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Indennità covid: la Circolare Inps 66

Pubblicato il 8 Giu, 2020

1° Giugno 2020 – Il testo della Circolare Inps n. 66 del 29 maggio 2020 che fornisce istruzioni in materia di proroga per il mese di aprile delle indennità covid per alcune categorie di lavoratori di cui al DL Cura Italia, che il DL Rilancio ha prorogato (liberi professionisti a partita iva, co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo).

L’Inps, come previsto dal DL Rilancio, dispone la proroga automatica per aprile per tutti coloro che hanno già ricevuto l’indennità di marzo, senza necessità di presentare nuova domanda, secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.
Salvo alcune specificazioni in merito alla nuova categoria dei lavoratori somministrati del settore turismo e stabilimenti termali che saranno diramate con ulteriore circolare, le categorie di lavoratori che devono presentare domanda sono i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro, in quanto categoria non destinataria per il mese di marzo 2020 dell’indennità Covid-19, e i lavoratori di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL Cura Italia che siano titolari di assegno ordinario di invalidità, in quanto in precedenza vigeva incompatibilità con l’assegno ordinario di invalidità, poi superata con il DL Rilancio anche grazie all’intervento della Cisl.
Il termine di presentazione della domanda per questi casi è di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 34 del 2020, cioè il 3 giugno 2020. Un termine evidentemente troppo a ridosso, del quale stiamo chiedendo uno slittamento. I lavoratori che otterranno il beneficio per marzo non dovranno presentare una nuova domanda per l’indennità di aprile 2020, ma la prestazione sarà attribuita d’ufficio, come per tutti gli altri.
Sempre in relazione al superamento dell’incompatibilità con l’assegno ordinario di invalidità, la circolare precisa che le domande di indennità Covid-19 di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, respinte esclusivamente in ragione della titolarità dell’Assegno ordinario di invalidità saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020.

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