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Cassa Integrazione Covid – Circolare Inps n.78 del 27.6.2020

Pubblicato il 1 Lug, 2020

1° Luglio 2020 – Con il Decreto Rilancio si è stabilito che i trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane (e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle,) non sono più riconosciuti dalle Regioni ma direttamente dall’Inps. 

Con lo stesso decreto è stata inoltre disposta la possibilità di anticipo del 40% nel caso di pagamento diretto delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario del Fis e dei fondi di solidarietà bilaterali, esclusivamente per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire dal 18 giugno 2020.
Con la nuova Circolare n.78 del 27.6.2020 l’Inps fornisce le indicazioni operative riguardo a tali nuove norme.
Si segnala innanzitutto che l’Inps, con la circolare in esame, ritiene applicabile l’anticipazione del 40% anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, pur se già autorizzate dallo stesso Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.
Ai sensi delle nuove norme, la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (mentre, se non si intenda richiedere l’anticipo, la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario). L’Inps specifica che, in fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. Va notato che quest’ultimo termine è eccessivamente vicino, considerando che la circolare in esame è del 27 giugno. Inoltre l’art.1, co. 2 del nuovo D.L. 16 giugno 2020, n. 52 fissa un termine transitorio più lungo che dovrebbe considerarsi applicabile anche alla domanda di anticipazione del 40% (la norma citata infatti stabilisce che, in deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande
per i trattamenti covid devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
o di riduzione dell’attivita’ lavorativa e, in sede di prima applicazione, entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, cioè il 17 luglio).

Come già specificato nel precedente Messaggio Inps n. 2489 del 17.06.2020, nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps, all’interno delle procedure di domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”. Di conseguenza, il datore di lavoro che non volesse accedere al beneficio dell’anticipazione, deve espressamente indicare l’opzione di rinuncia. La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati: codice fiscale dei lavoratori interessati; IBAN dei lavoratori interessati; ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Quanto all’istruttoria delle domande, per garantire di poter disporre il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, come indicato dalla legge, in fase di prima applicazione, nel caso di un significativo afflusso di domande a pagamento diretto con contestuale richiesta di anticipazione, il pagamento sarà disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti.
Come ricorderete, l’articolo 1 del decreto-legge n. 52/2020 ha disposto che il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (o, in sede di prima applicazione, entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio, se tale data è posteriore). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione resta a carico del datore di lavoro e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
A tale proposito l’Inps precisa che, al fine del calcolo del saldo, il datore dovrà inviare un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto . Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo oppure al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti (perché anticipati in eccesso rispetto all’importo spettante , perché anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale, perché il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini). Nel caso di erogazioni effettuate nella fase pre-istruttoria si procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati su domande che, in fase di supplemento di istruttoria: 1. siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione; 2. siano state annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.
Infine l’Inps precisa che il pagamento dell’anticipazione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale.

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