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Nuova procedura domande cassa integrazione Covid: messaggio Inps n. 2489 del 17.06.2020

Pubblicato il 19 Giu, 2020
Il Messaggio Inps n.2489 del 17 giugno 2020 adegua la procedura per la domanda, l’autorizzazione e la liquidazione dei trattamenti covid (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga) alle novità previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dal più recente decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 . 
 
Cigo e assegno ordinario
Alla luce dei citati decreti, il messaggio ricapitola la normativa. Le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza covid, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane; solamente le aziende che abbiano fruito dei trattamenti per l’intero periodo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata complessiva dei trattamenti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane.
 
L’Inps consente ai datori di lavoro di inviare un’unica domanda:  coloro che non abbiano fruito per intero delle prime nove settimane possono chiedere di completarne la fruizione o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove; con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5). Se il datore di lavoro deve completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo quanto spiegato nel messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 (vedi circolare del Dip.to del 22 maggio scorso).
 
Invece i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), devono presentata distinta e successiva domanda per richiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
 
Il messaggio ricorda anche che, in applicazione della specifica norma del DL Rilancio, verrà riconosciuto l’assegno al nucleo familiare (ANF) con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al D. lgs n. 148/2015, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, per l’intero periodo di spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.
 
Cig in deroga
Anche per la cassa in deroga il messaggio ricapitola la normativa. Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Soltanto una volta avuta l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, l’azienda potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane, ai sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020. Infatti, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane dovranno rivolgersi alla Regione (o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le aziende multilocalizzate) per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove. Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento. 
 
Pagamento diretto e anticipazione per tutti i trattamenti covid a cura dell’Inps 
L’articolo 22-quater del DL Rilancio è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto ed ha introdotto la possibilità di richiedere una anticipazione nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, vale a dire dal 18 giugno 2020. In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. 
In dettaglio, nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”. Di conseguenza, ove l’azienda non volesse accedere all’anticipazione, deve espressamente indicare l’opzione di rinuncia. La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati: codice fiscale dei lavoratori; IBAN dei lavoratori interessati; ore richieste per ogni singolo lavoratore. L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Il Messaggio Inps stabilisce che, in una prima fase transitoria, di cui non viene però specificata la durata, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale. A regime, l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile solo per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario già autorizzate dall’INPS. 
 
L’articolo 1, comma 3, del nuovo decreto legge 52/2020 ha, poi, stabilito che il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo. In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro. Una volta ricevuto il modello “SR41”, l’Inps procederà a liquidare ai lavoratori il residuo a saldo oppure procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.
 
Termini di trasmissione domande per tutti i trattamenti covid
Il Messaggio preannuncia, per questo aspetto, circolari di imminente pubblicazione con cui saranno forniti dettagli. Si limita, quindi a ricapitolare le novità introdotte dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2020, il quale stabilisce un regime decadenziale per la presentazione delle domande, stabilendo che le istanze finalizzate alla richiesta di tutti i trattamenti covid (CIGO, ASO, CISOA e CIGD) devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020. I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento. 

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