Cigo e Assegno ordinario con causale covid: la Circolare Inps n° 84 del 10 luglio 2020

Pubblicato il 13 Lug, 2020

13 Luglio 2020 – L’Inps ha pubblicato una nuova Circolare, la n. 84 del 10/07/2020, relativa agli ammortizzatori covid di cui al D.L. 19.5.2020 n.34 (DL Rilancio), come modificato dal D.L. 16.6.2020 n. 52  (i testi dei due decreti-legge, peraltro, sono stati accorpati durante l’iter di conversione in legge del DL 34/2020 che dovrebbe concludersi proprio in questi giorni). Questa nuova circolare Inps fornisce un utile riepilogo nonché alcuni chiarimenti relativi alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario, nonché in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa).

Di seguito una sintesi delle questioni di maggior rilievo.

Come ricorderete, ai sensi del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha modificato il decreto-legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale covid, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. La nuova previsione normativa di cui al citato D.L. 16.6.2020 n. 52 ha poi stabilito la possibilità di usufruire delle ulteriori 4 settimane, inizialmente riservate a coprire il periodo 1 settembre – 31 ottobre 2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, sempre a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse, ferma restando la durata massima di 18 settimane (31 settimane per i datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse). In relazione a tale quadro normativo, la circolare precisa che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020. Vengono inoltre confermate le regole del “periodo effettivamente fruito” ricordando che nel precedente messaggio Inps 2101 del 21 maggio scorso è stata definita una procedura semplificata per calcolare esattamente, utilizzando apposito file excel, quante settimane di integrazione salariale sono state effettivamente fruite per poter effettuare una nuova richiesta.

La circolare ricapitola inoltre i termini di trasmissione delle domande con riferimento alle diverse situazioni, anche con riferimento alla richiesta di anticipo del 40%. Da segnalare il paragrafo dedicato alle aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale”, dove viene sottolineato che tali aziende possono fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.

Riguardo all’integrazione salariale ordinaria, la circolare ricorda che la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali previste, individuate dal decreto n. 95442/2016, e sottolinea che alcune di queste causali (mancanza di materie prime/componenti o mancanza di lavoro/commesse) sono invocabili anche quando siano riconducibili agli effetti dell’emergenza covid. Naturalmente all’integrazione salariale ordinaria si applicano le regole usuali: durate massime, numero di ore massime, requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni, contribuzione addizionale, procedura sindacale. Ma, tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la circolare stabilisce che la valutazione istruttoria non contemplerà la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori. Inoltre saranno accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine della autorità/ente pubblico, circostanza quest’ultima che costituisce apposita causale rientrante nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili.

Riguardo all’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, la circolare rimanda ai singoli Regolamenti; riguardo al FIS la circolare richiama l’art. 35 del Dlgs 148/15 relativo alla necessità di equilibrio finanziario. Relativamente al ricorso agli strumenti ordinari da parte di azienda che abbia esaurito le durate massime degli strumenti covid, osserviamo che, mentre la strada appare teoricamente percorribile per le aziende che rientrano nell’ambito della normativa dell’integrazione ordinaria, pur con le difficoltà dovute al rispetto delle regole ordinarie in questa situazione straordinaria, sorgono invece difficoltà insormontabili per le aziende che rientrano nel Fis e nei Fondi, sia perché ci risultano esaurite le risorse della gestione Fis e vicine all’esaurimento quelle di alcuni Fondi, sia perché la stessa circolare Inps, come abbiamo visto, richiama l’art.35 del Dlgs 148/15 il quale stabilisce che il Fis e i fondi bilaterali di solidarietà hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Sta dunque diventando sempre più urgente l’annunciato “decreto luglio”, che dovrà prorogare le norme emergenziali sugli ammortizzatori sociali, nonché quelle su blocco dei licenziamenti, etc., ma sul quale la maggioranza di governo non ha ancora trovato la quadra. La Cisl continuerà a sostenere che la normativa emergenziale, in primis gli ammortizzatori covid, va prorogata fino a fine anno, ma tale proroga deve arrivare in fretta, sono infatti già molte le aziende che hanno gli ammortizzatori covid in scadenza e che potrebbero essere costrette a ricorrere agli ammortizzatori ordinari, con le difficoltà sopra evidenziate, senza contare le micro-aziende che stanno fruendo di cassa in deroga perché non hanno diritto ad ammortizzatori ordinari.

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