1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Notizie > Lavoro
  6. /
  7. Notizie > Lavoro >...
  8. /
  9. Risoluzione del rapporto di...

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso alla NASpI: il Messaggio Inps n. 4464 del 26.11.2020

Pubblicato il 30 Nov, 2020

26 Novembre 2020 – Il Messaggio Inps n. 4464 del 26.11.2020, dopo aver ripercorso le fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro che danno accesso alla Naspi pur differenziandosi dal licenziamento o dalla scadenza del contratto a tempo determinato (dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione in caso di licenziamento economico, licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione nel contratto a tutele crescenti, etc…), ricorda che l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto “Agosto”) ha introdotto un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione NASpI, che si caratterizza per la presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro, in deroga al vigente divieto di licenziamento.

L’Inps chiarisce che tale norma ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sottoscrizione di accordi “che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e che “l’accesso alla NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è ammesso fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”. Su quest’ultimo punto ricordiamo che il termine della vigenza delle disposizioni relative al divieto di licenziamento è, al momento, il 31.1.2021 (Art. 12, commi 9-11 del Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 del Decreto “Ristori”), ma la proroga della norma al 31.3.2021 è già contenuta nel DDL di bilancio che verrà approvata entro fine anno, dunque dovrebbe essere possibile che gli accordi prevedano uscite dei lavoratori anche successive al 31.1.2020, ma comunque precedenti al 31.3.2020 per poter avere accesso alla Naspi.

La circolare ribadisce poi quanto già indicato con Circolare Inps n. 111 del 29.9.2020 (leggi notizia del 5 Ottobre) , ossia che, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di NASpI, ad allegare l’accordo collettivo nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo. Su tale punto, tuttavia, innovando rispetto alla citata circolare n.111, viene rappresentata dall’Inps l’eventualità che l’adesione del lavoratore non sia acquisita individualmente ma possa evincersi dall’accordo collettivo. A tale proposito esprimiamo qualche perplessità, pare infatti più opportuno che l’adesione del lavoratore sia esplicita e distinta rispetto all’accordo collettivo.

La circolare infine evidenzia che anche i dirigenti, eventualmente aderenti agli accordi, possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.

Allegati a questo articolo

Condividi