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Decreti “Ristori” e cig covid: la circolare Inps n.139 del 7.12.2020

Pubblicato il 10 Dic, 2020
La Circolare Inps n. 139 del 7 dicembre 2020  illustra e rende operative le novità contenute nel Decreto “Ristori uno”, come modificato dai successivi “Ristori bis” e “Ristori quater”, relativamente alla cig con causale Covid.
L’art.12 del decreto-legge n. 137/2020 (Decreto “Ristori uno”) ha introdotto ulteriori 6 settimane di trattamenti di cassa integrazione covid che possono essere richieste dai datori di lavoro per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
 
Possono accedere alle nuove 6 settimane:
 
– i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui al decreto-legge n. 104/2020 (decreto “Agosto”), purché lo stesso periodo sia integralmente decorso (la circolare precisa che la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti sarà possibile a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane, che sarà poi verificata in sede di istruttoria)
– i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, relativo alla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale.
 
Per l’utilizzo delle nuove 6 settimane è previsto un contributo a carico dei datori di lavoro determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, non dovuto dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai citati DPCM che dispongono la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive. A tale proposito, la circolare precisa che, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto–legge n. 104/2020, e 12, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, anche le settimane di cassa covid richieste ai sensi del Decreto “Agosto” da tali datori di lavoro per periodi che decorrono dal 16 novembre 2020, saranno escluse dal versamento del contributo addizionale.
Riguardo ai lavoratori beneficiari, vi è stato un aggiornamento con l’avvicendarsi dei Decreti “Ristori”: 
 
– il Decreto “Ristori uno” (DL 137/2020, art.12, co. 1-8) nell’introdurre le nuove 6 settimane non era intervenuto sulla data alla quale i lavoratori devono essere in forza all’azienda richiedente, e continuava dunque a basarsi sul requisito del Decreto Agosto (DL 104/2020), vale a dire che i lavoratori dovevano essere in forza al 13 luglio 2020
 
– successivamente il Decreto Ristori bis (DL 149/2020, art.12, co.2) ha modificato il requisito stabilendo che delle nuove 6 settimane possono fruire anche i lavoratori assunti dopo il 13 luglio ed in forza alla data del 9 novembre 2020
 
– infine il Decreto Ristori quater (art.13, co.1) ha reso fruibili ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio e in forza al 9 novembre anche le 18 settimane del Decreto “Agosto”.
 
Su tale ultimo punto la circolare Inps precisa che la trasmissione delle domande deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo 1, comma 5, dello stesso Decreto Agosto (decreto-legge n. 104/2020), cioè entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Conseguentemente le 18 settimane del decreto agosto per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio potranno essere richieste se i termini decadenziali non siano ancora scaduti (ad esempio, periodi con inizio di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a novembre ovvero a dicembre 2020); in via interpretativa sarà comunque possibile integrare le domande relative ai periodi del decreto-legge n. 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Inps di rivalutarle con riferimento ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020. 
Quanto al termine di trasmissione delle domande per le nuove 6 settimane di cassa covid, il Decreto Ristori conferma quello già individuato nei precedenti decreti emergenziali, quindi le istanze vanno presentate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.  Pertanto, come anticipato con il messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020, la circolare conferma che le domande di trattamenti con causale covid, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020), superando in tal modo l’incongruenza contenuta nella seconda parte dell’art.12, comma 5 il quale, in sede di prima applicazione, fissava il termine decadenziale di trasmissione delle domande  entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, quindi al 30 novembre 2020, termine che non risultava essere di maggior favore. 
Infine la circolare conferma che rimane inalterata la possibilità, in caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps, dell’anticipo del 40%, in quanto l’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020. Al riguardo la circolare rammenta che la presentazione delle domande di cig covid a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 
 
Decreto Ristori Uno
 

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