Circ. Inps n.21/23 – NASpI e procedura di liquidazione giudiziale

La circolare Inps n. 21 del 10 febbraio 2023 che regolamenta il diritto alla Naspi in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta durante la procedura di liquidazione giudiziale per: dimissioni del lavoratore, recesso del curatore, risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

La circolare Inps in oggetto interviene a dare attuazione alle norme in materia di Naspi in caso di liquidazione giudiziale contenute negli articoli 189 e 190 del Dlgs 12 gennaio 2019 n.14 (“Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”) che, con esclusione di limitati articoli entrati in vigore nel 2019, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 nel testo largamente modificato ad opera del D.Lgs. 83/2022, che ha recepito la Direttiva “Insolvency” (Dir. 2019/1023).

I suddetti artt.189 e 190 disciplinano nel dettaglio gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro subordinato. In particolare stabiliscono che:

  • l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento; i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso;
  • salvi i casi di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione si intendono rassegnate per giusta causa, venendo a configurare una perdita involontaria dell’occupazione; le stesse hanno effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui vengono rassegnate;
  • l’eventuale recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale;
  • decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano gia’ cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale;
  • le due fattispecie del recesso del curatore e della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro costituiscono perdita involontaria dell’occupazione;
  • pertanto in tutti questi casi si configura lo stato di disoccupazione involontaria, circostanza che, in presenza degli altri requisiti previsti, consente di riconoscere il trattamento NASpI.

Ricordando che, in via ordinaria, la domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 6 del D.lgs n. 22/15), la circolare in esame, al fine di consentire ai lavoratori interessati dalle ipotesi di cui sopra di poter presentare in tempo utile la domanda, stabilisce che in questi casi il termine di 68 giorni non decorre dalla data della cessazione del rapporto di lavoro (fissata per legge, come appena visto, alla data di apertura della liquidazione giudiziale) bensì:

  • . nell’ipotesi di dimissioni, dalla data in cui il lavoratore le rassegna
  • nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore stesso è pervenuta a conoscenza del lavoratore
  • nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto.

Per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 (entrata in vigore delle norme di legge) e la data di pubblicazione della circolare in oggetto, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

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