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Conversione in legge Decreto “Energia”: misure per il lavoro

Il Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” è stato convertito in legge 20 maggio 2022 n.51.
Per quanto riguarda le misure per il lavoro, sono state aggiunte poche norme evidenziate nella sintesi che presentiamo di seguito.

Cassa integrazione emergenziale (art. 11)

L’articolo, che non è stato modificato, dispone che:

  • ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria che abbiano raggiunto i limiti massimi di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga alle norme sulle durate massime, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un ulteriore trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022
  • ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione del Fis e dei Fondi bilaterali di solidarietà (esclusi i Fondi di cui all’art. 27 del dlgs 148/15, artigianato e somministrazione) e appartenenti ai settori Turismo, Stabilimenti termali, Ristorazione, Attivita’ ricreative, Parchi divertimenti e parchi tematici (codici Ateco indicati nell’Allegato I al DL), che abbiano raggiunto i limiti massimi di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto, in deroga alle norme sulle durate massime, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
  • ai datori di lavoro dei settori siderurgia, legno, ceramica, automotive, agro-industria (codici Ateco indicati nell’Allegato A al decreto-legge) che fino al 31 maggio 2022 utilizzeranno la cassa integrazione sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.

Gli interventi sono apprezzabili, ma rispondono solo ad alcune delle richieste della Cisl. Sia la norma sulle nuove settimane non conteggiate ai fini delle durate massime sia la norma che esonera dal pagamento del contributo addizionale riguardano solo una parte delle aziende in difficoltà, lasciando fuori diverse realtà a partire dall’artigianato. Le aree di criticità sono più ampie del perimetro tracciato dal decreto: alcuni settori non sono mai usciti dalle difficoltà a causa del covid, altri stanno entrando in crisi per l’approvvigionamento energetico o di componenti essenziali per le produzioni o per difficoltà dovute alle sanzioni economiche decise in seguito alla guerra in Ucraina. Resta pertanto necessario estendere la portata di queste misure, sia come ambito settoriale che come periodo temporale, benché nel frattempo sia stato emanato l’annunciato ed atteso decreto ministeriale (D.M. 67 del 31.3.2022) che fa rientrare l’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina e le difficoltà di reperimento di fonti energetiche tra le causali utili per richiedere la cassa integrazione ordinaria (si veda circ. della Segreteria Generale n. 682 del 29.4.2022).

Estensione dell’agevolazione contributiva per l’assunzione di personale delle aziende in crisi (art.12)

L’articolo 12, non modificato in sede di conversione in legge, estende la portata della norma relativa all’agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi (introdotta dall’articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – legge di bilancio 2022). Il beneficio contributivo, introdotto a favore dei datori di lavoro che nell’anno 2022 assumano a tempo indeterminato lavoratori dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di crisi presso il Mise, è esteso all’assunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette. Ricordiamo che l’agevolazione consiste in un esonero contributivo del 100% per 36 mesi nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La nuova norma specifica inoltre che, in caso di assunzione di lavoratori in Naspi, il beneficio contributivo non è cumulabile con quello relativo all’assunzione di lavoratori in Naspi.

Fondi bilaterali di solidarietà e misure di staffetta generazionale (art. 12-ter)

L’articolo, inserito in sede di conversione in legge, è relativo ai fondi bilaterali di solidarietà, deputati, ai sensi dell’ articolo 26 del dlgs 14 settembre 2015, n. 148, ad assicurare forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, nonché ad approntare, ai sensi dell’art.9 dello stesso dlgs 148, eventuali ulteriori prestazioni (integrazione Cig e Naspi, incentivi all’esodo, finanziamento di programmi formativi).
La nuova norma, integrando il citato art.9 del dlgs n.148, inserisce tra le prestazioni aggiuntive la possibilità di versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura.

Per la Cisl si tratta di una novità interessante, che valorizza ulteriormente il ruolo della bilateralità nella gestione del sostegno al reddito e, più in generale, nella ricerca di soluzioni alle crisi e riorganizzazioni di impresa, anche se la previsione che i costi siano interamente a carico dei datori di lavoro rende questa soluzione difficilmente utilizzabile da parte delle piccole imprese.

Contratto di somministrazione (art. 12-quinquies)

Viene spostata dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 la scadenza della norma che consente all’utilizzatore, nel caso in cui il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, la possibilità di impiegarlo in missione per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi. Il termine era stato prorogato più volte, da ultimo dal Decreto Sostegni ter (art.23 quater del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25).

La mobilitazione di Felsa Cisl, insieme a Nidil Cgil e UilTemp, supportata dalla Confederazione, e l’interlocuzione con il Ministero del Lavoro, hanno prodotto lo slittamento della data entro cui sarà possibile inviare in missione anche oltre i 24 mesi i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione. E’ un risultato importante per salvaguardare decine di migliaia di posti di lavoro stabili, ma restiamo impegnati a chiedere la cancellazione definitiva della scadenza, mettendo la norma a regime.

Comunicazione di avvio dell’attivita’ dei lavoratori autonomi occasionali (art.12-sexies)

L’art.13 del Decreto-legge n. 146/2021 (Decreto fisco-lavoro) aveva apportato una modifica all’art.14, comma 1, del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) stabilendo che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione mediante SMS o posta elettronica all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Ora l’art.12 sexies del Decreto-legge in esame, aggiunto in fase di conversione in legge, specifica che sono escluse da tale obbligo le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali, oltre che sostituire il riferimento agli sms e posta elettronica come modalità di comunicazione con un più ampio riferimento a “modalità informatiche”.

Probabilmente l’esclusione dall’obbligo di comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro delle attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali, introdotto solo pochi mesi prima, è stata decisa alla luce di quanto nel frattempo statuito dal DL 152/21 convertito in legge 233/21 (art.27 comma 2-decies), che ha introdotto l’obbligo di comunicazione, tramite il Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro, entro 20 giorni dall’ instaurazione dei rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo occasionale. La norma avrebbe quindi l’intento di evitare una doppia comunicazione a due soggetti diversi, facenti entrambi capo al Ministero del lavoro.
Non si può non osservare, ancora una volta, come si continui a praticare un modo di legiferare che crea rilevanti contrasti interpretativi e confusione per chi deve applicare le norme, intervenendo più volte sullo stesso tema in maniera non congruente ed inserendo misure non coerenti in provvedimenti omnibus.

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