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Riforma ammortizzatori sociali – Circolare Min. Lavoro n. 3 del 16.2.2022 e Messaggio Inps n.802 del 17.2.2022

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 16.2.2022 e il Messaggio Inps n. 802 del 17.2.2022 che fornisce indicazioni operative in relazione alle novità previste dalla stessa circolare ministeriale.
I due provvedimenti introducono, in via temporanea, importanti semplificazioni procedurali per la richiesta dell’Assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (Fis) e ai Fondi di solidarietà bilaterali (la circolare ministeriale parla solo di Fis, quella dell’Inps amplia le semplificazioni ai datori di lavoro ricompresi nei codici Ateco individuati nell’allegato 1 del decreto legge n. 4/2022 – Decreto Sostegni ter – operanti in settori in cui sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015).
Le semplificazioni temporanee sono relative a informazione e consultazione sindacale, pagamento diretto e causali di accesso.

Di seguito sintetizziamo tali semplificazioni, ricordando che, ai sensi delle nuove nome che riformano gli ammortizzatori sociali, dal 1° gennaio 2022 vengono ricompresi nella disciplina del Fis tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 nonché – nelle more dell’adeguamento dei Fondi di solidarietà già costituiti alle nuove norme – i datori di lavoro che operano nei settori coperti dagli stessi Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della riforma contenuta in legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022).

Comunicazione sindacale

In primo luogo le circolari affrontano la questione dell’impossibilità oggettiva, per i datori di lavoro appena entrati nel Fis, di espletare la comunicazione sindacale preventiva (prevista dall’art.14 del Dlgs 148/15 e che, dopo le modifiche apportate dalla riforma, può svolgersi anche in via telematica) nel caso di inizio della sospensione o riduzione di orario dal 1° gennaio 2022 (ad esempio, in continuità con la cassa covid scaduta il 31.12.21), dal momento che le nuove regole sono entrate in vigore lo stesso 1° gennaio 2022. Con la fine della cassa covid, infatti, è venuto meno il regime semplificato della consultazione sindacale. Il Messaggio Inps n.606 aveva delineato una soluzione, valida per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 (data di rilascio della nuova procedura Inps), che esonerava i datori di lavoro dal dare prova della comunicazione alle organizzazioni sindacali nei casi in cui le stesse Organizzazioni attestassero che la procedura fosse stata correttamente espletata, e chiedeva di allegare detta dichiarazione in sede di trasmissione delle domande. Si trattava di una soluzione discutibile in quanto caricava sulle organizzazioni sindacali la responsabilità di attestare come correttamente avvenuta una comunicazione che, nella gran parte dei casi, non poteva esserlo. La nuova soluzione, che supera esplicitamente il citato Messaggio 606, esonera i datori di lavoro, in via transitoria ed eccezionale, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dall’obbligo di comunicazione sindacale preventiva, ammettendo che l’informativa possa essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto; in ogni caso la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda e, nel caso mancasse, sarà richiesta dalle strutture territoriali Inps, attivando il supplemento istruttorio; nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

Pagamento diretto

La fine della cassa covid comporta anche il ritorno al regime ordinario per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto da parte dell’Inps, che possono essere accolte solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa (articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015). Anche per tale aspetto la circolare in esame introduce un regime transitorio stabilendo che per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 le difficoltà finanziarie dell’impresa potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto, senza l’obbligo di corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015.

Causali

Anche per quanto riguarda le causali, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, la situazione di difficoltà potrà desumersi da una relazione che, alla luce delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto sulla situazione del singolo datore di lavoro, il quale non dovrà presentare ulteriore documentazione probatoria.

Pertanto, nei casi di richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno allegare una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino come il perdurare della pandemia abbia inciso negativamente sull’attività dell’azienda, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie (escludendo, quindi , la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. 95442/2016).

Come risulta evidente, la circolare prende atto, da un lato, dei perduranti effetti dell’emergenza sanitaria ed economica, dall’altro, dell’esigenza di stabilire regole transitorie, in particolare per i datori di lavoro che dal 1° gennaio entrano nel Fis e nei Fondi bilaterali.
L’esigenza di regolamentare una fase transitoria per l’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali era stata inspiegabilmente trascurata dai tecnici del Ministero del lavoro che avevano lavorato al testo, nonostante sia la Cisl che altre organizzazioni presenti al tavolo di confronto la avessero insistentemente segnalata. Esigenza che si è rivelata ancor più pressante in quanto la riforma è entrata in vigore in esatta concomitanza con la fine della cassa covid. È evidente, infatti, che una proroga di quest’ultima al 31 marzo 2022 (fine dell’emergenza sanitaria), come era stato chiesto dalla Cisl, avrebbe costituito una fase transitoria di fatto, con consultazione sindacale semplificata, pagamento diretto, causale specifica. La circolare ministeriale e il messaggio Inps in esame sono intervenuti, seppur tardivamente, su tutti questi aspetti, introducendo, per i primi tre mesi di funzionamento della riforma, regole semplificate simili a quelle della cassa covid, accogliendo le sollecitazioni nostre e di altre organizzazioni. Consideriamo opportune le soluzioni adottate, compresa quella relativa alla comunicazione sindacale, che si ammette sia successiva e non preventiva per il periodo fino al 31 marzo, ma la cui cogenza viene confermata.

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