CISL
CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Notizie > Lavoro
  6. /
  7. Notizie > Lavoro >...
  8. /
  9. Ammortizzatori sociali. Cigs per...

Ammortizzatori sociali. Cigs per cessazione di attività: la Circolare del Minnistero Lavoro n. 15 del 4 ottobre 2018

Pubblicato il 9 Ott, 2018

Ottobre 2018 – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 con la quale fornisce indicazioni operative relative ai criteri per l’accesso al trattamento di Cigs per cessazione di attività ai sensi dell’articolo 44 del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (c.d.“decreto urgenze”, in attesa di conversione in legge). Tale norma ha previsto sia un allargamento delle possibilità di utilizzo che una proroga biennale, per gli anni 2019 e 2020, della norma transitoria relativa alla Cigs per cessazione di attività, già contenuta nel dlgs 148/15, art.21, co.4 (Jobs Act) usando risorse residue di cui a quella stessa norma (vedi circolare del Dipartimento n.232 del 1 ottobre scorso).

La circolare chiarisce che la Cigs per cessazione aziendale può essere riconosciuta per un periodo di 12 mesi per ciascuno degli anni 2018,2019,2020, quindi anche per l’anno in corso (per il quale, con la norma precedente, il limite della Cigs per cessazione era pari a 6 mesi) in quanto è entrata in vigore il 29 settembre 2018 (gli accordi possono quindi essere stipulati da questa data). I 12 mesi possono essere concessi sia in deroga alle durate massime di legge per le singole causali, sia in deroga alla durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

La circolare spiega che la cessazione di attività viene considerata come una specifica ipotesi di crisi aziendale. Le imprese destinatarie sono quelle che hanno cessato o stiano cessando l’attività, anche se in procedura concorsuale, e che stipulino specifico accordo con il sindacato presso il Ministero del lavoro, in tre distinti casi:

  • azienda che cessi l’attività in presenza di concrete prospettive di cessione (ipotesi già prevista dal citato art.21, co.4 del Dlgs 148/15, e disciplinata dal DI 95075 del 25.3.2016)
  • azienda che cessi l’attività con piano di reindustrializzazione presentato dall’azienda richiedente o da una azienda cessionaria o dal MISE
  • azienda che cessi l’attività e i cui lavoratori in esubero siano avviati a specifici percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla Regione interessata.

Come si legge, i criteri per poter usufruire della Cigs per cessazione di attività sono stati resi molto più larghi rispetto alla norma contenuta nel Jobs Act, e ciò contribuirà a trovare soluzioni occupazionali per i lavoratori coinvolti. Va tuttavia sottolineato che al momento la norma ha vigenza fino al 2020, andrà inoltre verificato l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili, trattandosi di fondi residui e non essendo state stanziate risorse fresche.

Allegati a questo articolo

Condividi