Assegno per il Nucleo Familiare per i percettori di assegno ordinario covid: modalità di richiesta ed erogazione

E’ stata pubblicata la Circolare Inps n.88 del 20.7.20 che illustra le modalità di richiesta ed erogazione dell’assegno al nucleo familiare (ANF) per i percettori di assegno ordinario con causale covid.
Ll’Inps, in base ad una interpretazione restrittiva del Dlgs 148/15 che negava il diritto all’ANF nel caso di assegno ordinario, non erogava la prestazione ma, in seguito all’intervento della Cisl, l’art.68 del D.L. n.43/2020 (D.L. Rilancio) era stato modificato con apposita previsione di legge che stabilisce il diritto all’ANF anche per i percettori di assegno ordinario con causale covid.
 
Ora la circolare in oggetto regolamenta l’erogazione della prestazione, con copertura finanziaria dell’onere a carico dello Stato, ma si riferisce soltanto agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del Dlgs 148/15, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, mentre nulla viene detto circa i Fondi di solidarietà di cui all’articolo 27 del citato Dlgs 148/15, quelli c.d.  “alternativi” perché a gestione diretta delle parti sociali  che, come sapete, sono FSBA, il fondo dei solidarietà bilaterale per il settore artigiano, e il Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro. La Cisl ha già chiesto all’Inps di emanare in tempi brevissimi una nuova circolare che illustri le modalità di erogazione dell’ANF anche per tali Fondi.
 
Quanto alle modalità di erogazione, l’assegno al nucleo familiare può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto. Se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata. Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore. 
  
Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta alla data di pubblicazione della circolare in oggetto, i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato, mentre i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente, infine i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione  provvederanno ad effettuare le relative rettifiche secondo quanto indicato dalla stessa circolare.

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