Cig in deroga covid: il Decreto Interministeriale n.9 del 20.6.20 e la Circolare n.11 . 1.7.20 del Ministero del Lavoro

Pubblicato il 6 Lug, 2020

6 Luglio 2020 – Sono stati pubblicati nei giorni scorsi sul sito del Ministero del lavoro il Decreto Interministeriale n. 9 del 20.6.2020 e la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.11 del 1.7.2020 . 

Il Decreto Interministeriale fa il punto sulla cassa integrazione in deroga, ribadendo che le prime 9 settimane di cig covid vanno richieste alla Regioni oppure, per le aziende multilocalizzate (con unità produttive in più di 5 Regioni), al Ministero del lavoro. Laddove fosse stata autorizzata solo una parte del pacchetto di nove settimane, i datori di lavoro dovranno chiedere la seconda tranche, fino al completamento delle 9 settimane, agli stessi soggetti.

Se invece sono state autorizzate per intero le prime 9 settimane, anche se non fruite completamente, la domanda per il secondo pacchetto di settimane, fino ad un massimo di 14, va presentata all’Inps. Viene qui introdotta una importante novità rispetto a quanto stabilito nel DL Rilancio: per le aziende multilocalizzate il secondo pacchetto di settimane andrà richiesto non più al Ministero del Lavoro bensì all’Inps.
Non è chiaro se e come il datore può recuperare la parte delle prime 9 settimane autorizzate ma non fruite, come già accade per la cigo e l’assegno ordinario ai sensi del Mess. Inps 2101 del 21 maggio scorso.

Le prime 14 settimane (9 + 5) devono essere utilizzate nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto. I datori di lavoro che hanno fruito per intero di 14 settimane possono richiedere le ulteriori 4 anche per periodi anteriori al 1 settembre.
Gli altri potranno richiedere le ulteriori 4 settimane solo per periodi decorrenti dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.

Il Decreto interministeriale interviene poi a riepilogare i termini per le domande, risolvendo la questione del periodo transitorio troppo breve per le domande di anticipazione del 40%, creatasi a seguito della circolare Inps n.78 dello scorso 27 giugno: stante che la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la citata circolare Inps aveva stabilito, in fase di prima applicazione, che se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza dovesse essere presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. Ora il Decreto interministeriale chiarisce che tale termine non è perentorio, ed individua un nuovo termine, questo sì perentorio, nel 17 luglio.

Segnaliamo anche che il Decreto interministeriale stabilisce, all’art.2 comma 1, che i trattamenti di cassa integrazione in deroga debbano essere concessi dall’amministrazione a cui è stata presentata domanda (Regioni e Ministero del lavoro per le prime 9 settimane, Inps per le ulteriori settimane) entro 15 giorni dalla presentazione della domanda stessa. Ricordiamo che il termine di 15 giorni per l’approvazione è contenuto anche nel DL Rilancio, ma solo per le domande presentate all’Inps, con pagamento diretto e richiesta di anticipazione del 40%. La  Cisl auspica che non resti un termine sulla carta ma che venga rispettato.

Per il resto, vengono riepilogate le diverse scadenze per la presentazione delle domande e del modulo sr41.

La Circolare n.11 si limita a dare una lettura dettagliata di quanto contenuto nel decreto interministeriale.

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