25 Ottobre 2018 – Approvato dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” vale a dire il ‘decreto fiscale’ collegato alla manovra, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre. In tale decreto legge è stata inserita la norma, chiesta dalla Cisl, relativa all’ampliamento della proroga della Cigs per ristrutturazioni complesse (art. 25).
Viene quindi ampliato l’ambito di applicazione della disposizione già contenuta nella legge di bilancio 2018 (co.133) che consentiva un ulteriore periodo di Cigs, oltre i limiti massimi di durata, ad aziende con oltre 100 dipendenti con piani di ristrutturazione e risanamento complessi. La norma era già operativa e finanziata per il biennio 2018-2019. Ora il nuovo decreto introduce due importanti novità: elimina la soglia dei 100 dipendenti e ricomprende, oltre alle causali crisi e riorganizzazione, la causale contratto di solidarietà.
Ricapitolando, in base alla nuova formulazione della norma, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nei limiti di 100 milioni di euro, sarà possibile:
- la proroga della Cigs per 12 mesi per riorganizzazione, in deroga alle norme relative alla durata massima, per imprese di rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nei 24 mesi ovvero presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
- la proroga della Cigs di 6 mesi per crisi aziendale. Alle medesime condizioni, in deroga alle norme relative alla durata massima della cigs (12 mesi per la singola causale e 24 mesi complessivi nel quinquennio mobile), può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi;
- la proroga della Cigs di 12 mesi per contratto di solidarietà qualora permanga in tutto o in parte l’esubero di personale dichiarato nell’accordo.
In ogni caso ai fini dell’ammissione all’intervento, l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione o, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni, con le Regioni interessate.
Per la Cisl si tratta di una prima importante risposta alla questione dei trattamenti di Cigs in scadenza. Ora si attende la proroga della Cigs e della mobilità in deroga nelle aree di crisi complesse, norma che dovrebbe essere inserita nella legge di bilancio 2019.