Novembre 2018 – Una sintesi delle norme relative alla Cigs per cessazione di attività ed al sostegno al reddito dei lavoratori di Genova contenute nel Dl 28 settembre 2018, n. 109 , recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito in legge il 16 novembre 2018, n. 130 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre scorso.
Cigs per cessazione di attività
Come ricorderete, nel decreto legge era stata inserita, all’art.44, la norma, fortemente sollecitata dalla Cisl, relativa alla Cigs per cessazione di attività.
L’art 44, rimasto invariato nella conversione in legge, prevede, come già comunicato con precedente circolare del Dipartimento del 1 ottobre scorso, un ampliamento della norma transitoria relativa alla cigs per cessazione di attività, già contenuta nel dlgs 148/15, art.21, co.4, ampliamento riferito sia all’arco temporale che alle ipotesi di utilizzo, usando risorse residue di cui a quella stessa norma.
Come ricorderete, il dlgs 148/15 (attuativo del Jobs Act) non prevedeva più, tra le causali per la concessione della Cassa Integrazione Straordinaria, la cessazione di attività, ma aveva previsto (art.21, co. 4) una fase transitoria per gli anni 2016, 2017, 2018 durante la quale è stata data la possibilità di ottenere rispettivamente 12, 9, e 6 mesi di Cigs in caso di concrete possibilità di cessione dell’attività a nuovo acquirente, previo accordo stipulato in sede governativa. Tale transizione è stata finanziata con 50 milioni di euro annui. A tale norma è stata data attuazione con il Decreto Interministeriale 95075 del 25 marzo 2015.
L’utilizzo è stato però abbastanza limitato, a causa dei criteri restrittivi previsti, dunque si è verificato un residuo di risorse con le quali ora viene finanziata la nuova misura, la quale stabilisce che, per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento di Cigs per crisi aziendale qualora l’azienda, anche in procedura concorsuale, abbia cessato o cessi l’attività’ produttiva in tre ipotesi:
– laddove sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del citato decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 95075 (stessa ipotesi già prevista nella vecchia norma);
– laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
– attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.
Dunque, accanto all’ipotesi di cessione dell’attività a nuovo acquirente, prevista già nella vecchia norma, ad una azienda che cessi l’attività potrà comunque essere concessa la Cigs per 12 mesi in presenza di interventi di reindustrializzazione oppure in presenza di percorsi di politica attiva del lavoro.
Nel frattempo il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 (vedi Circolare del Dipartimento del 9 ottobre scorso) con la quale fornisce indicazioni operative relative ai criteri per l’accesso al trattamento di Cigs per cessazione di attività.
Sostegno al reddito lavoratori Genova
In sede di conversione sono state inserite, con l’art.4 ter, misure fortemente sollecitate dalla Cisl Nazionale, raccogliendo ripetute istanze della Cisl di Genova e della Cisl Liguria, per sostenere anche le piccole attività economiche ed evitare licenziamenti.
Si tratta di due misure di sostegno al reddito per i lavoratori, per le quali sono stanziati 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 19 milioni per l’anno 2019, che vanno ad affiancarsi al sostegno a favore delle imprese e dei liberi professionisti:
• viene concessa un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree della città di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente;
• viene concessa una indennità una tantum pari a 15.000 euro in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività.
Le domande vanno presentate alla Regione, che emanerà decreto di concessione, decreto che invierà poi all’Inps insieme alla lista dei beneficiari.