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Decreto “Agosto” – Nota n. 713 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) su alcune disposizioni del dl relative al mercato del lavoro

Pubblicato il 21 Set, 2020

19 settembre 2020 –   La Nota n. 713 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che fornisce prime indicazioni su alcune disposizioni del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto “Agosto”).

Per quanto riguarda l’art.3 relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione (per un periodo massimo di 4 mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 per un numero di ore doppio del trattamento già usufruito) viene, tra le altre cose, ricordato che si tratta di un beneficio inquadrato nell’ambito degli aiuti di Stato e richiede, per divenire operativo, l’autorizzazione della Commissione europea. Invece il beneficio di cui all’art. 6, relativo all’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (per un periodo massimo di 6 mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) non è espressamente individuato quale aiuto di Stato, pertanto non risulta sottoposto all’autorizzazione preventiva della Commissione.

Quanto all’art.8 relativo ai contratti a termine, vengono forniti alcuni chiarimenti importanti. Ricordiamo che la norma, andando a modificare l’art. 93 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito da L. n. 77/2020), consente, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art.21 del D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (decreto dignità), di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali.

L’INL sul punto fornisce le seguenti interpretazioni:

  • Poiché il testo parla di deroga all’art.21 del D.Lgs. n. 81/2015, deve intendersi che è consentita la deroga, oltre che alla disciplina sulle causali, anche alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nello stesso articolo. Di conseguenza, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe, sarà possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi e sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi. Ricordiamo che la disciplina delle proroghe per i contratti a termine in regime di somministrazione non è definita nell’art.21 ma nell’art. 34, comma 2, dello stesso Dlgs 81/2015, il quale stabilisce che “Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore” (cfr. al riguardo, tra l’altro Ccnl Assolavoro del 15 ottobre 2019);
  • Il termine del 31 dicembre 2020 è riferito esclusivamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo, pertanto la durata del rapporto potrà protrarsi anche nel corso del 2021;
  • la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consente di adottare la nuova proroga o rinnovo anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato già prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi;
  • la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza del comma 1 bis dell’art. 93 (18 luglio – 14 agosto), ora abolito dall’art. 8 in esame, va considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93;
  • il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita (presso la DTL) ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva, resta subordinato al rispetto delle causali.

Nel complesso tali previsioni sono volte ad ampliare la portata delle deroghe alla disciplina del “decreto dignità” in tema di proroghe e rinnovi del contratto a termine, anche in regime di somministrazione, al fine di favorire la continuazione dell’impiego. Per quanto riguarda invece l’art. 14 relativo al divieto dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, ricordiamo che la norma proroga il divieto per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione covid e per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L. (incentivo al rientro dei lavoratori dopo un periodo di cassa covid).

Inoltre viene confermata l’esclusione del divieto per i licenziamenti per cambio appalto , ma solo qualora il lavoratore sia riassunto a seguito del subentro di nuovo appaltatore, aspetto della norma che invece la Nota dell’INL non richiama, e vengono esclusi dal divieto i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività, da accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, da fallimento. La Nota INL su questo punto si limita a ribadire quanto stabilito dalla legge, e cioè che il divieto di licenziamento opera per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili, sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione, né abbia utilizzato l’esonero di cui all’art.3.

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