Mercato del lavoro: indennità part-time ciclico

L’articolo 2-bis, comma 1 del decreto Aiuti (Legge 15 luglio 2022, n. 91) ha introdotto un’indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico per il biennio 2022-2023 (con requisiti riferiti agli anni 2021 e 2022), ma l’attuazione di tale norma è stata piuttosto laboriosa, a causa delle difficoltà emerse in sede di esame automatizzato da parte dell’Inps delle domande pervenute, che in un primo momento avevano avuto come esito un elevatissimo numero di reiezioni. Le criticità si sono manifestate soprattutto in relazione alla stessa esistenza di un rapporto di part-time ciclico, tipologia non individuata chiaramente dalla norma, cosa che aveva portato in moltissimi casi ad una errata codifica fornita dal datore di lavoro nel modello Uniemens.

Come concordato con Ministero del lavoro e Inps nel corso di una serie di incontri, il recente decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 all’articolo 18 ha fornito interpretazione autentica della previsione di cui all’articolo 2-bis, comma 1 del decreto Aiuti, con la quale si chiarisce che la norma è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa, la cui durata, individuata dalla citata norma del Decreto Aiuti, è di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane, fermi restando gli altri requisiti.
Il nuovo decreto-legge, oltre a fornire tale interpretazione, regolamenta l’indennità una tantum anche per l’anno 2023.

Ciò ha consentito all’Inps di riesaminare le domande respinte, arrivando ad un tasso di accoglimento delle stesse pari al 47%, nonché di pubblicare il Messaggio n.3977 del 10-11-2023, con il quale non solo vengono riaperti i termini per presentare la domanda, in considerazione della norma di interpretazione autentica che permette un ampliamento della platea dei beneficiari per l’anno 2022, ma anche per presentare domanda per l’anno 2023 con requisiti riferiti all’anno 2022.

I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità riferita sia all’anno 2022 sia all’anno 2023, dovranno pertanto presentare domanda all’INPS utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Inps. Dovranno presentare entrambe le domande (2022 e 2023) coloro che, in precedenza, non le avevano presentate. Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023, coloro che avevano già presentato la domanda nell’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per chi ha presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di proporre solo il riesame.

Le domande saranno disponibili dal prossimo 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti >“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Dopo oltre un anno e mezzo si riesce finalmente a dare piena attuazione alla norma, che pur prevedendo una indennità una tantum di importo assai limitato, può fare da apripista per una norma strutturale che fornisca una qualche forma di sostegno in settori interessati da stagionalità e ciclicità lavorativa. Stante i tempi abbastanza stretti per la presentazione delle domande, raccomandiamo di rivolgersi alle sedi del nostro Patronato Inas di competenza.

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