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Regime decadenziale domande cassa covid: il Messaggio Inps n. 2901 del 21-07-2020

Pubblicato il 27 Lug, 2020

 24 Luglio 2020 – Il Messaggio Inps n. 2901 del 21-07-2020  che stabilisce una fase transitoria per l’operatività dei nuovi termini decadenziali per le domande dei trattamenti di cassa integrazione covid (regime decadenziale introdotto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52/2020, ora incorporato nella legge di conversione del Decreto Rilancio).

Come è noto, il nuovo regime prevede che le domande devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, in sede di prima applicazione, entro il 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Il Messaggio Inps in esame chiarisce che il termine decadenziale non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda, potendo sempre il datore di lavoro inviare una nuova domanda riferita a un periodo differente. Inoltre, in fase di prima applicazione della nuova disciplina, le Aziende potranno, in alternativa, chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale.

Il Messaggio interviene anche su un’altra problematica emersa nelle ultime settimane: alcune Regioni hanno dovuto interrompere la decretazione relativa alla cassa in deroga a causa del raggiungimento dello specifico limite di spesa loro assegnato, di conseguenza diverse aziende erano rimaste in attesa di autorizzazione delle prime 9 settimane, con l’ulteriore criticità di non poter richiedere le successive 5 settimane all’Inps, in quanto la normativa condiziona la seconda tranche di settimane all’avere avuto autorizzazione per l’intera prima tranche. A tale proposito l’Inps, con questo nuovo messaggio, comunica che è in corso di registrazione il decreto interministeriale di riparto della terza quota di risorse destinate alle Regioni e che, per le domande di cassa integrazione in deroga relative alle successive 5 settimane che le aziende devono richiedere all’Inps per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti il 31 maggio, il relativo termine di decadenza – che sarebbe scaduto il 17 luglio 2020 – deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla prossima data di pubblicazione del decreto di riparto delle risorse.

Infine il Messaggio, essendo state portate in capo all’Inps anche le competenze per la gestione delle domande riferite al trattamento di cassa in deroga per le aziende plurilocalizzate e per gli sportivi professionisti, sposta anche per questi casi gli effetti del regime decadenziale, che sarà operante decorsi 30 giorni dalle date di rilascio delle nuove procedure informatiche .

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