CISL
CISL

Riforma ammortizzatori sociali Fis: adeguamento e nuovi criteri di esame delle domande

Continua il processo di attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge 30.12.2021 n.234 (ultima legge di bilancio).
Questi gli ultimi provvedimenti emanati:

  • Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2022 relativo all’adeguamento del Fondo di integrazione alla nuova normativa;
  • Circolare Inps n. 109 del 5 ottobre 2022 che illustra gli specifici criteri di esame delle domande delle prestazioni garantite dal FIS per le causali straordinarie, alla luce di quanto stabilito dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 febbraio 2022 n. 33, intervenuto a modificare il D.M. n. 94033/2016 (recante i criteri per l’approvazione dei programmi di Cigs).
    Per quanto riguarda il Decreto 21 luglio 2022, che si limita ad un mero allineamento a quanto stabilito nella riforma, rinviamo alla lettura del testo.
    Riteniamo invece utile fornire una contestualizzazione e segnalare solo alcuni dei contenuti della circolare Inps n.109, in particolare quelli che danno attuazione alle semplificazioni amministrative adottate dal citato D.M. 33 al fine di tenere conto della ridotta dimensione aziendale delle aziende cui si fa riferimento. Non possiamo non rilevare che si tratta di semplificazioni utili ma minime; del resto avere voluto allargare alle piccole aziende di tutti i settori tutele nate per le grandi aziende industriali, senza prevedere percorsi diversificati, rende ora difficile immaginare effettivi snellimenti procedurali.
    Infatti va innanzitutto ricordato che stiamo parlando di datori di lavoro da 1 a 15 dipendenti: alla luce della riforma, per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, il FIS riconosce la prestazione (assegno di integrazione salariale) per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie (di quest’ultima fattispecie si occupa la circolare in esame), mentre per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti (nonché per trasporto aereo e partiti politici a prescindere dal numero di dipendenti) il FIS riconosce la prestazione esclusivamente per causali ordinarie, in quanto per le causali straordinarie tali datori di lavoro sono coperti dalla Cigs.
    La Circolare 109 dell’Inps illustra i criteri di ammissione alle domande già individuati dal decreto citato. Di seguito non ne esponiamo per intero i contenuti, limitandoci a segnalare solo le parti che costituiscono effettive semplificazioni oppure introducono qualche innovazione.
    Il maggior snellimento amministrativo introdotto dal D.M. 33 è rappresentato dalla possibilità che gli elementi per la valutazione della domanda da parte del FIS devono essere presentati in una relazione unica. A tale fine alla circolare Inps in esame sono allegati, per tutte le causali, i modelli standard da utilizzare.
    Per quanto riguarda la causale riorganizzazione aziendale, segnaliamo che il programma da presentare a cura del datore di lavoro, pur dovendo contenere indicazioni in ordine agli investimenti relativi alla riorganizzazione e il relativo importo complessivo, non deve indicare, a differenza delle domande di Cigs per riorganizzazione, le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati. Con riferimento, invece, ai processi di transizione, è sufficiente che il programma contenga indicazioni in forma generale. Inoltre il programma, pur dovendo essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale, con indicazione della percentuale di lavoratori che rientreranno in azienda, non deve indicare, a differenza dei criteri validi per la causale di riorganizzazione della Cigs, alcuna percentuale minima. Infine la circolare sottolinea che per recupero occupazionale si intende anche il riassorbimento all’interno di unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché la riqualificazione professionale.
    Per quanto riguarda la causale crisi aziendale, il datore dovrà illustrare le ragioni della contrazione dell’attività, ma la produzione dei dati economici è prevista in alternativa agli altri indici di crisi.
    La circolare ricorda inoltre che, anche per il Fis, la prestazione per crisi aziendale può essere richiesta in caso di evento improvviso e imprevisto: in attuazione del citato D.M. 33, il datore di lavoro dovrà evidenziare la imprevedibilità dell’evento e la sua completa autonomia rispetto alle politiche di gestione dell’azienda; non dovrà presentare alcuna relazione, ma illustrare il piano di risanamento con gli interventi finalizzati alla continuazione dell’attività e alla salvaguardia occupazionale, indicando il numero di lavoratori che rientreranno in azienda, illustrando il piano di gestione non traumatica degli esuberi, quantificando il numero degli stessi.
    Per quanto riguarda la causale contratto di solidarietà, vengono ripresi i criteri del D.M. 33 che a sua volta rinviava al D.M. n. 94033/2016, quindi si tratta degli stessi criteri utilizzati per la causale contratto di solidarietà della Cigs.
    Viene specificato che per i Fondi bilaterali di cui agli artt 26 e 40, in caso di domanda di trattamento per causali straordinarie, si applicano i criteri stabiliti con il citato D.M. 33 ed illustrati con la circolare Inps n. 109 in esame per i datori fino a 15 dipendenti, e quelli della Cigs per i datori con oltre 15 dipendenti. Vale la pena sottolineare che non vengono menzionati i Fondi bilaterali di cui all’art. 27 (Fondi alternativi), che dovrebbero pertanto poter individuare propri criteri di ammissione alle domande.
    Infine la circolare regolamenta il cumulo degli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale, precisando che è possibile solo con riferimento ai datori di lavoro destinatari del FIS che, occupando oltre 15 dipendenti, dal 1° gennaio 2022 rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, e, quindi, possono richiedere al FIS l’assegno di integrazione salariale esclusivamente per le causali ordinarie. In questi casi il cumulo è consentito se i lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano diversi e individuati tramite specifici elenchi nominativi. Il cumulo non è invece possibile per i datori di lavoro che, occupando fino a 15 dipendenti, richiedono al Fis prestazioni per causali sia ordinarie che straordinarie.

Condividi