L’articolo 1 comma 165 della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 247/2024) ha previsto, per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 d.lgs. 165/2001, la possibilità di trattenere in servizio, non oltre i 70 anni di età ed entro il 10% delle facoltà assunzionali, il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui l’amministrazione ritenga necessario continuare ad avvalersi anche per svolgere attività di tutoraggio e affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non altrimenti assolvibili.
Nei giorni scorsi, il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo ha fornito le indicazioni operative per la corretta interpretazione della disposizione.
In sintesi, il dicastero precisa che:
- è escluso da tale facoltà il personale delle magistrature e quello delle Forze Armate;
- è necessario il consenso dell’interessato ma in ogni caso non esiste alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio;
- la norma attribuisce esclusivamente al datore di lavoro il potere di individuare il personale di cui ritenere necessario il trattenimento in servizio;
- le esigenze organizzative sono connesse alle attività di tutoraggio/affiancamento ai neoassunti e quelle assolvibili esclusivamente dal personale individuato;
- potranno essere trattenuti in servizio solo i dipendenti che abbiano ottenuto una valutazione di performance ottima o eccellente;
- è possibile destinare il personale individuato ad incarico diverso da quello fino a quel momento svolto nell’ambito delle attività previste;
- è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale cessato dal servizio.
Le amministrazioni non dovranno espletare alcuna procedura di interpello ma potranno agire nell’ambito della propria facoltà amministrativa da esplicitarsi nei PIAO (atti di programmazione annuale e pluriennale).