L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1046/2020, ha espresso il proprio parere inerente le modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3, della Legge 68/1999, per le imprese che subentrano in un appalto.
L’Ispettorato afferma che “il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è da ritenersi escluso dalla base di computo della quota di riserva delle assunzioni obbligatorie.” Inoltre, prosegue la nota, il limite temporale dell’esclusione dalla base di computo, deve essere ritenuto coincidente con la durata dell’appalto.
Pertanto, il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolandola “sulla base dell’organico già in servizio dell’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, fermo restando, come è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata.”