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Anticipo TFS/TFR dipendenti pubblici. Le Circolari INPS n. 130, n. 131, n. 134 del 2020

Pubblicato il 4 Dic, 2020

4 dicembre 2020 – Nei giorni scorsi l’INPS ha pubblicato sul suo sito tre circolari  con cui descrive i molteplici aspetti della procedura per l’anticipo, nel limite di 45.000 euro, dei trattamenti di fine servizio comunque denominati dei dipendenti pubblici ed enti di ricerca tramite il finanziamento attraverso il sistema bancario, introdotto dall’art. 23 comma 3 del Decreto legge n. 4/2019, del qualela Cisl ha fornito i dettagli nelle circolari  prot. 78.20  del 17 settembre 2020  e prot. 69.20 del 3 luglio 2020.

Con la Circolare n. 130/2020, l’Istituto sottolinea come l’anticipo non sia possibile per chi cessa il servizio senza il diritto a pensione, o per pensionamento diverso da “quota 100” o pensione di vecchiaia o anticipata di cui all’art. 24 dl 201/2011, né per le Forze armate, Forze di polizia, Vigili del Fuoco. Inoltre, viene precisato che la certificazione rilasciata dall’INPS a fronte della domanda dell’interessato non ha termine di validità e il successivo contratto di anticipo finanziario perfezionato tra l’interessato e la banca e notificato alla sede territoriale INPS tramite pec, diventa efficace solo dopo la “presa d’atto” positiva da parte dell’INPS. Infine, si segnala che per tutti i dipendenti pubblici rimane in ogni caso fermo il diritto di cedere in tutto o in parte il TFS/TFR così come disciplinato dal DPR n. 180/1950 e successive modifiche, detratto eventualmente l’importo dell’anticipo finanziario del citato articolo 23 co. 2.

La Circolare n. 131/2020 fornisce indicazioni in merito al funzionamento del Fondo di garanzia previsto a copertura del rischio di credito relativo ai finanziamenti di anticipo del TFS/TFR la cui gestione è stata affidata all’INPS in base alla convenzione del 28-10-2020 stipulata con il Ministro del Lavoro, il MEF, e il Ministro della Pubblica Amministrazione. La dotazione iniziale del Fondo è di 75 milioni di euro ed è incrementata con i versamenti della commissione di accesso al Fondo in capo alla banca pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo del TFS/TFR. La garanzia copre l’80% dell’importo di tale anticipo. I datori di lavoro che erogano direttamente il TFS/TFR devono preliminarmente registrarsi su di una apposita sezione del portale lavoropubblico.gov certificando così la qualità di “enti erogatori” rientranti nel perimetro del citato articolo 23 comma 2 e possono usufruire del nuovo “Servizio Online Enti Erogatori” predisposto sul sito IINPS. Per l’Istituto di previdenza è, invece, prevista una specifica procedura per il trasferimento delle informazioni e dei dati contabili. (vedi anche Allegato 1 e Allegato 2)

Con la Circolare n. 134/2020, infine, sono fornite le indicazioni procedurali per l’anticipo del TFS/TFR dei dipendenti dell’INPS cessati dal servizio con diritto a pensione. L’importo cedibile sarà calcolato al netto di eventuali debiti pregressi presso l’Istituto, pignoramenti e/o prestiti di finanziarie, inoltre vengono richiamate le disposizioni regolamentari che prevedono le possibilità di rimborso di prestiti tramite TFS/TFR o pensione e i mutui edilizi.

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