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Ape volontario – Circolare INPS n. 28/2018

Pubblicato il 16 Feb, 2018

Febbraio 2018 – Dopo una lunghissima attesa è stata finalmente emanata la circolare INPS n. 28 del 13 febbraio 2018in tema di Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape volontario). La misura, assolutamente innovativa non solo nel panorama previdenziale italiano, è disciplinata dall’art. 1 commi da 166 a 178 della legge n. 232/2016e dal DPR n. 150 del 4 settembre 2017, ha carattere sperimentale ed è stata prorogata a tutto il 2019 dalla legge di bilancio per il 2018.

E’ con laccordo sulla previdenza tra Governo e Sindacati del settembre 2016 e la successiva intesa del novembre scorso che l’Ape volontario, insieme all’Ape sociale, alla pensione per i lavoratori precoci e alla Rita, è stato previsto come opportunità per i lavoratori e le lavoratrici di usufruire di un percorso di flessibilità per accedere alla pensione.

L’Ape volontario è un prestito a tassi agevolati che può essere richiesto dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa nonchè dagli iscritti alla gestione separata. E’ necessario avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi, raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi e l’importo della futura pensione di vecchiaia al netto del prestito non dovrà essere inferiore a 702 euro mensili nel 2018. Il finanziamento dovrà essere restituito con trattenute (240 rate) sulla pensione di vecchiaia. Le somme erogate a titolo di Ape non concorrono a formare reddito ai fini Irpef e a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio premorienza viene riconosciuto un credito di imposta del 50% dell’importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi pattuiti.

Chi ha maturato i requisiti tra il 1/5/2017 e il 18/10/2017 deve presentare la domanda entro il 18 aprile 2018 per non perdere gli arretrati.

La procedura prevede il coinvolgimento oltre che dell’INPS, a cui devono essere presentate sia la domanda di certificazione dei requisiti sia la vera e propria domanda di Ape, anche degli istituti bancari e assicurativi sulla base delle condizioni definite dall’accordo quadro tra MEF, Ministero del lavoro, ABI e ANIA ed è dettagliatamente descritta dalla circolare Inps allegata alla cui lettura vi rinviamo.
Sul sito dell’INPS (www.inps.it) è disponibile un simulatore per calcolare gli oneri. 

Nella circolare INPS n. 28/2018 si illustrano anche le modalità operative del cosiddetto “Ape aziendale” vale a dire la possibilità per i datori di lavoro, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà di incrementare il montante contributivo dei lavoratori che accedono all’Ape volontario al fine di aumentare l’importo della futura pensione consentendo quindi di annullare o ridurre l’onere di restituzione del prestito in capo al lavoratore. Tale incremento del montante è condizionato ad un accordo individuale con il lavoratore. L’Ape aziendale può diventare quindi uno strumento da sperimentare nell’ambito di processi di ristrutturazione aziendale.

Per la Cisl è evidente che la flessibilità nell’accesso alla pensione non può ridursi ad un “prestito” ma è necessario, soprattutto per coloro che si trovano in condizioni difficili e svolgono attività gravose e usuranti, prevedere strumenti di accesso flessibile alla pensione. 

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