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Aspettativa sindacale legge 300/70– Accredito contribuzione figurativa oraria – Messaggio Inps Hermes n. 003265 del 5 settembre 2022

Per gli iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, in base al combinato disposto degli articoli 7 e 12 del CCNQ del 7 agosto 1998, la possibilità di fruire di distacchi, permessi e aspettativa sindacale non retribuita è ammessa in modo frazionato o in misura percentuale solo per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. L’accredito figurativo della contribuzione è commisurato alla percentuale di aspettativa sindacale non retribuita fruita.

Mancando un’analoga norma nel settore privato, l’INPS ha chiesto al Ministero del lavoro un parere in merito alla possibilità di estendere anche alla Gestione privata il vincolo dei tre mesi.

Il Ministero ha dato un parere negativo.

Di conseguenza, l’INPS, con il recente messaggio Hermes 003265, ha ribadito che per gli iscritti della Gestione Privata è ammessa la contribuzione figurativa anche per i periodi di aspettativa parziale ovvero fruita in modalità oraria, come peraltro già previsto da una circolare e una delibera del Cda del 1973, mentre per gli iscritti alla Gestione pubblica permane il vincolo dei tre mesi.

L’INPS procederà ad implementare le procedure informatiche e ne darà comunicazione con apposito messaggio.

Cogliamo l’occasione per ricordare che il 30 settembre scade il termine perentorio per presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi per aspettativa sindacale e che le domande inviate tramite metodi diversi da quelli telematici previsti non saranno prese in considerazione.

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