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Bonus carburante ai dipendenti, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 14 luglio 2022

Pubblicato il 18 Lug, 2022

Pubblicata ieri dall’Agenzia delle entrate la circolare nella quale fornisce alcune interpretazioni relative all’art. 2 del Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito in Legge n. 51 il 20 maggio 2022 con alcune modifiche, che prevede la possibile cessione da parte dei datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti di buoni per l’acquisto di carburanti, nel limite di importo massimo di 200 euro, escludendoli dal concorso alla formazione del reddito per il solo anno 2022.

Riportiamo sommariamente alcune delle principali indicazioni contenute nella circolare:
· Per quanto riguarda i soggetti interessati, chiarisce che la agevolazione riguardano i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che operano nel settore privato escludendo le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ed includendo invece gli enti pubblici economici che non sono previsti dal suddetto Decreto e sono considerati quindi rientranti nel settore privato, di datori di lavoro che non svolgono una attività commerciale e di lavoratori autonomi.
· Sempre per ciò che riguarda i destinatari delle agevolazioni, si chiarisce che sono coloro che hanno reddito prodotto da lavoro dipendente e si precisa che non vi è nessun limite di reddito per poter accedere ai buoni benzina.
· I buoni carburante possono essere corrisposti anche ad personam senza necessità di accordi contrattuali a meno che non siano erogati in sostituzione di premi di risultato previsti da contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Si escludono quindi gli elementi retributivi premiali previsti da accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
· La circolare indica che tra le erogazioni di buoni o titoli analoghi sono da considerare anche quelli per la ricarica di veicoli elettrici.
· Viene sottolineato che il bonus carburante di 200 euro è sottoposto alla disciplina dell’art. 51, comma 3, del TUIR e quindi rappresenta una agevolazione aggiuntiva rispetto a quanto in esso previsto. Per l’anno 2022 quindi i lavoratori dipendenti potranno usufruire in esenzione fiscale sia di buoni benzina per un valore di 200 euro, sia, contestualmente, di 258,23 euro per beni e servizi previsti dall’art. 51 del TUIR. Tali somme e i valori corrispondenti potranno essere percepiti dal dipendente, in formato cartaceo o elettronico, entro il 12 gennaio 2023 ed essere utilizzati anche in periodi successivi.
· È ritenuta possibile la sostituzione di premi risultato previsti per l’anno 2022 con buoni carburante, usufruendo quindi il lavoratore dipendente delle condizioni di esenzione di imposta più favorevoli previste, purché siano erogati nel corso dell’anno.

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