DL Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (GU n.29 del 5-2-2020): scheda esplicativa

Pubblicato il 25 Feb, 2020

Il decreto interviene sull’Irpef per i lavoratori dipendenti tramite un bonus e un’ulteriore detrazione da lavoro, determinando una riduzione d’imposta per coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente, si trovano al di fuori della no tax area e presentano redditi inferiori a 40.000€. Tale riduzione è operativa a partire da luglio 2020 ed è prevista strutturale per coloro che presentano redditi fino a 28.000euro, mentre necessita di un ulteriore provvedimento normativo nonché di ulteriori finanziamenti per poter essere estesa nei prossimi anni anche ai percettori di redditi compresi tra 28.000 euro e 40.000 euro. Nel dettaglio: 

Art.1 Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 
A tutti i lavoratori dipendenti (e a taluni lavoratori con redditi assimilati[1]) il cui reddito complessivo, al netto della detrazione da lavoro, risulta non nullo e inferiore o uguale a 28.000€ spetta un bonus pari a 600€, suddiviso in sei mensilità, a partire da luglio 2020 e pari a 1.200€ annui,sempre da suddividere mensilmente a partire dal 2021; in entrambi i casi l’importo è rapportato al periodo di lavoro. Qualora in sede di conguaglio il reddito complessivo dovesse risultare superiore a 28.000 euro il bonus dovrà essere recuperato dai sostituti d’imposta. La norma istituisce un nuovo bonus fiscale in sostituzione del precedente bonus di 80€ (o bonus Renzi). Il nuovo bonus ha una platea di riferimento più ampia interessando tutti i lavoratori dipendenti fuori dalla no tax area fino a 28.000€ (il precedente era pieno fino a 24,600€ e poi calava fino ad annullarsi a 26.600€) ed è di importo superiore: 1.200euro annui ovvero 100€ al mese in più in busta paga. Occorre come in precedenza restituirlo se in sede di conguaglio il reddito complessivo supera i 28.000€.In sostanza la misura comporta un guadagno di 240€ annui per coloro che già ricevevano il precedente bonus pieno (redditi fino a 24.600€) successivamente i guadagni crescono al crescere del reddito fino ad essere massimi, 1.200€ annui, per i percettori di reddito tra 26.600€ e 28.000€.
Il nuovo bonus, richiesto esplicitamente dalla Cisl, corrisponde a quanto deciso al tavolo delle trattative tra governo e sindacati, salvo per il fatto di essere suddiviso mensilmente. E’ chiaro che l’erogazione dell’intero bonus in un’unica soluzione, come noi auspicavamo, sarebbe stata preferibile per i probabili maggiori effetti sui consumi che si sarebbero determinati almeno nel breve periodo. La scelta di suddividerlo mensilmente è tuttavia legata con ogni probabilità a ragioni di cassa, poiché altrimenti le risorse stanziate non avrebbero reso possibile l’erogazione di un bonus di questa entità (si veda a riguardo anche il commento all’articolo 4).  

Art.2 Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati  
Per i lavoratori dipendenti (e taluni lavoratori con redditi assimilati) che percepiscono un reddito complessivo superiore a 28.000€ fino a 40.000€ è prevista a partire da luglio 2020 e solo fino alla fine dell’anno una detrazione aggiuntiva, da suddividere mensilmente in busta paga, che si riduce al crescere del reddito, partendo da 600€ fino a raggiungere 480€, per redditi pari a 35.000€, per poi ridursi più bruscamente ma sempre gradualmente al crescere del reddito fino ad annullarsi a 40.000€. Anche in questo caso l’importo è rapportato al periodo di lavoro e, qualora in sede di conguaglio il reddito complessivo dovesse risultare diverso da quello sul quale il sostituto ha effettuato il calcolo della detrazione, quest’ultima dovrà essere recuperata dai sostituti d’imposta in parte o in toto nel caso si superino i 40.000€. 
Quest’articolo è in continuità col precedente laddove prevede uno sgravio fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi tra 28.000€ e 40.000€: il vantaggio è assai cospicuo per coloro che si trovano nella prima parte della distribuzione dove cala gradualmente da 1.200€ a 960€ annui (redditi a 28.000 e 35.000 euro rispettivamente), poi diventa sempre più esiguo al crescere del reddito fino ad esaurirsi a 40.000€. Occorre notare che si tratta di una fascia che non era in precedenza coperta dal bonus Renzi. L’unica differenza in termini di beneficio per il 2020 rispetto al nuovo bonus consiste nella possibilità che un contribuente, pur avendo un reddito non basso (oltre i 28.000€), possa trovarsi in condizione d’incapienza poiché già dispone di una gran mole di detrazioni e si trovi dunque a non poter disporre per intero (o al limite affatto) di questa ulteriore detrazione. Il bonus al contrario viene sempre fruito ed è per questa ragione che la Cisl, in assenza di una più compiuta riforma, avrebbe preferito che l’intero sgravio fiscale fosse concesso tramite un bonus ed ha comunque spinto nella trattativa per elevare il più possibile il livello di reddito al di sotto del quale lo si percepisce, che inizialmente era stato proposto dal governo inferiore ai 20.000€.Bisogna però sottolineare che l’accordo prevedeva l’estensione della detrazione anche agli anni successivi e che su questo la normativa risulta inadempiente. La mancata strutturalità della detrazione è con ogni probabilità dovuta ai costi dell’intero provvedimento che sono risultati superiori alle risorse stanziate in legge di Bilancio. Occorrerà dunque quanto prima trovare nuove risorse ed estendere anche questa detrazione a regime.  

Art. 3 Disposizioni di coordinamento e finanziarie  
L’articolo prevede l’abolizione del precedente “bonus degli 80€” (o bonus Renzi) e definisce meglio il reddito complessivo da prendere per riferimento per il calcolo dei nuovi benefici, specificando che si tratta di quello al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.Viene inoltre istituito il “Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA”, che ammonta a 589 milioni per il 2020.  

Art. 4 Norma di copertura  
L’intero provvedimento, al netto delle risorse provenienti dall’abolizione del precedente bonus degli 80€ (o bonus Renzi) e di altri più piccoli risparmi di spesa ha un costo pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020, 3.850 milioni di euro per l’anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 che trovano copertura nel Fondo esplicitamente creato nell’ultima Legge di Bilancio.  
In quest’articolo viene finalmente evidenziato il costo dell’intero provvedimento che a regime è pari a circa 3,5 miliardi. Occorre tuttavia ricordare che il suddetto Fondo stanziava allo scopo 5 miliardi per i prossimi anni. Dunque per il momento risulterebbe che 1,2 miliardi nel 2021 e 1,5 miliardi negli anni successivi restano inutilizzati. Infatti l’ulteriore detrazione è prevista solo per quest’anno giacché in realtà richiederebbe altri 2 miliardi annui aggiuntivi a regime oltre la quota attualmente inutilizzata (1,5 miliardi). Al contrario nel 2020 è sufficiente l’impiego di 3 miliardi per coprire l’intero provvedimento in luogo dei 3,5 previsto a regime, giacché il beneficio fiscale relativo al mese di dicembre (0,5 miliardi) verrà incluso nella busta paga di gennaio determinando un effetto di cassa nell’anno successivo, ovvero nel 2021.
Il costo complessivo della misura sarebbe dunque leggermente superiore ai 7 miliardi annui, cifra peraltro da noi già stimata in precedenza. Occorrerà dunque trovare prossimamente le risorse mancanti per dare strutturalità all’intero intervento sul cuneo fiscale.

 

[1] Si tratta dei compensi assimilati ai redditi da lavoro dipendente elencati all’articolo 50 comma 1 del TUIR con le lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l).

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