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Emergenza Coronavirus. DL18/2020: sospensione contributi. La Circolare Inps n. 52/2020

Pubblicato il 15 Apr, 2020

14 Aprile 2020 – Con la Circolare n. 52/2020, l’INPS ha fornito dettagliate indicazioni operative in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi prevista dagli articoli 61 e 62 del Decreto-legge n. 18/2020 in corso di conversione.

La Cisl ricorda che queste norme hanno previsto:

  • all’articolo 61 la sospensione del versamento dei contributi e degli adempimenti dal  2 marzo al 30 aprile per una serie di settori produttivi obbligati alla chiusura già nella prima fase dell’emergenza in corso e la sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Ne sono destinatari i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, agricoli), i committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps;
  • all’articolo 62 la sospensione del solo versamento dei contributi dall’8 al 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020 che non rientrino nei settori previsti dall’articolo 61.

Il Ministero del lavoro con nota n. 2839 del 20 marzo ha chiarito che la sospensione riguarda tutti gli adempimenti e versamenti contributivi compresi quelli in capo al lavoratore anche se già trattenuti.
Sono sospese altresì le quote di TFR dovute al Fondo di Tesoreria per le aziende con più di 49 dipendenti, in quanto equiparate a contribuzione previdenziale. A questo proposito, l’INPS precisa che se il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, deve liquidare il TFR o le anticipazioni, al fine del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi “esposti a debito” nella denuncia contributi e non rileveranno invece quelli oggetto di sospensione contributiva.

Gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio in unica soluzione o in 5 rate di pari importo senza interessi né sanzioni, salvo per le società e associazioni sportive per le quali il termine è differito al 30 giugno.

Il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio è differito al 10 giugno e comprende anche tutti i contributi pregressi dovuti a fronte della comunicazione di assunzione, così come i contributi dovuti in caso di cessazione del rapporto di lavoro che intervenga entro il 31 maggio.
I Durc On line in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano validità fino al 15 giugno. I versamenti riferiti alla contribuzione volontaria del periodo ottobre-dicembre 2019, dovuti entro il 31 marzo 2020 sono differiti d’ufficio e quindi saranno ritenuti validi se pagati entro il 31 maggio 2020.

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