1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Notizie > Società
  6. /
  7. Notizie > Società >...
  8. /
  9. Gazzetta Ufficiale 14 agosto...

Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023: delega al Governo per la riforma fiscale

La legge delega per la riforma fiscale 2023 è stata approvata dalla Camera dei deputati in via definitiva il 4 agosto ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, in data14 agosto, con la precisazione che la legge entrerà in vigore il 29 agosto.

La delega delinea un ampio perimetro di principi rispetto a cui saranno poi definiti i decreti attuativi per i quali sono previsti 24 mesi per la loro approvazione.

Sebbene fra i principi della delega vi sia quello di andare nella direzione di uníaliquota unica per líIrpef, che per la Cisl presenta profili di criticità, considerata la complessità insita in un cambiamento così radicale, la Cisl ritiene più opportuno valutare un processo di semplificazione delle aliquote, a garanzia della progressività e di una maggior equità, preceduto da una attenta analisi degli effetti per lavoratori e pensionati. Sarà importante, quindi, vigilare sul riassetto complessivo dellíIrpef e della fiscalità locale per evitare aggravi di tassazione per lavoratori e pensionati.

Positivo, invece, il regime di tassazione agevolato per le tredicesime, straordinari e premi di produttività sul quale abbiamo fortemente insistito come Organizzazione. Sarà importante, per la Cisl, tuttavia, che gli alleggerimenti fiscali non debbano essere compensati da inasprimenti di altre imposte o tagli di spese fiscali socialmente sensibili.

La revisione del nostro sistema fiscale dovrà essere compiuta ñ correttamente – nel pieno rispetto dei conti pubblici, essendo esplicitamente esclusa la possibilità di approvare decreti attuativi privi di copertura.

Sarà di primaria importanza, quindi, líattuazione di tutte le norme a supporto del recupero dellíevasione fiscale che per la Cisl è il perno fondamentale per il compimento di una riforma informata al criterio dellíequità.

Possiamo dire, quindi, che líapprovazione della delega sia un primo passo e che da oggi sarà di primaria importanza il nostro contributo, anche nei tavoli tecnici, nella predisposizione dei decreti attuativi.

Nello specifico, il testo è suddiviso in cinque titoli e, al termine degli interventi di Camera e Senato, si compone di 23 articoli.
Il primo è quello dei principi generali e dei tempi di attuazione (artt. 1/4) e in tale sezione la norma si pone líobiettivo di semplificare il sistema tributario italiano.
Il secondo affronta il tema delle imposte (artt.4/15) con interventi sui tributi a partire dallíIRPEF a seguire sullíIVA, sullíIRAP, fino ai tributi minori e al fisco locale e sui tributi regionali oltre che sulla materia doganale e dei giochi.
Il terzo titolo (artt. 16/20) prevede interventi sui procedimenti, sulle regole per líaccertamento e la riscossione, sul contenzioso ed esprime la volontà di riscrivere le regole relative alle sanzioni sia amministrative che penali.
Il quarto titolo della norma (art.21) prevede líintervento di semplificazione volto a redigere Testi Unici e Codici che razionalizzino la normativa.
Infine, il testo si chiude con il titolo quinto comprendente le disposizioni finanziarie e finali (artt. 22/23).

Proponiamo di seguito uníanalisi dellíarticolato rispetto ai principali articoli del testo.

Articolo 1 – Delega per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione

L’esercizio della delega attraverso i decreti legislativi è previsto in 24 mesi dall’ approvazione della delega stessa e, quindi, entro agosto 2025. I decreti legislativi saranno corredati di relazione tecnica che dovrà riportare gli effetti sul gettito anche degli enti territoriali e sulla pressione tributaria.
La norma riporta dettagliatamente i passaggi che saranno necessari per l’approvazione dei decreti attuativi.
Di particolare importanza sarà l’analisi delle relazioni tecniche come strumento di verifica del contenuto dei decreti attuativi e di coerenza rispetto alla legge delega.

Articolo 2 – Principi generali del diritto tributario nazionale

La norma stabilisce i criteri generali a cui si deve attenere il Governo nella predisposizione dei decreti legislativi. Si tratta di un lungo elenco che traccia un perimetro ampio.
La delega stabilisce esplicitamente e opportunamente ñ che, “fermi restando i principi di progressività ed equità”, si intende stimolare la crescita e la natalità attraverso una maggiore efficienza del sistema tributario e la riduzione del carico fiscale per sostenere le famiglie, in particolare quelle con persone disabili; i giovani entro i trentíanni, i lavoratori e le imprese.
Si tratta di una platea estesa e la riduzione del carico fiscale dovrà essere coerente con l’equilibrio dei conti pubblici, come previsto dall’articolo 22 della delega. Lo stimolo della crescita, inoltre, per essere portato a compimento ha bisogno di appoggiarsi, oltre alla leva fiscale, anche su altri pilastri (redditi, prezzi, tariffe, welfare, previdenza, politica industriale e infrastrutturale) temi sui quali è particolarmente esplicita la pressione sul Governo della Cisl.
Viene, inoltre, stabilito di prevenire, ridurre e contrastare l’evasione fiscale anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono all’anagrafe tributaria, il potenziamento dellíanalisi di rischio, líimpiego delle tecnologie digitali, la piena utilizzazione dei dati della fatturazione elettronica, prevedendo la possibilità di destinare alla riduzione della pressione fiscale le risorse derivanti dallíadempimento spontaneo e accertate come permanenti.
Riteniamo di particolare rilievo questo passaggio relativo al contrasto dellíevasione, rispetto al quale porremo grande attenzione: anche nel corso dellíAudizione sul provvedimento in esame la Cisl ha chiesto che quello relativo allíevasione fiscale sia il primo dei decreti legislativi e rispetto al quale la nostra Organizzazione chiede una svolta definitiva in materia di contrasto alle pratiche evasive.
Si attribuisce al Governo il compito di assicurare la piena applicazione dei principi dellíautonomia finanziaria stabiliti nella legge delega sul federalismo fiscale e nei decreti legislativi attuativi, prevedendo anche líattribuzione dei gettiti da recupero dellíevasione su tributi e compartecipazioni nonchè la garanzia della previsione dei meccanismi perequativi.
A circa 14 anni dallíapprovazione della delega sul federalismo fiscale alcune parti risultano ancora inattuate, risulta pertanto opportuno il rafforzamento del principio relativo ai meccanismi perequativi. Sarà dirimente la sua effettiva implementazione nel nostro ordinamento.
Anche i sindacati maggiormente rappresentativi e le associazioni familiari saranno chiamati a partecipare ai tavoli tecnici per la predisposizione dei decreti legislativi.
La Cisl aveva più volte chiesto che i sindacati fossero presenti ai tavoli tecnici e nelle integrazioni aggiunte al testo al Senato è stata accolta la nostra richiesta.
Viene, inoltre, stabilito di rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento prevedendone una loro semplificazione.

Articolo 3 – Princìpi generali relativi al diritto tributario dell’ Unione europea e internazionale

Nella norma sono indicati i principi e i criteri direttivi di delega con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, in particolare è stato stabilito di recepire la direttiva Ue che prevede un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione.
La materia riscontra la posizione della Cisl che notoriamente ha sollecitato da tempo il Governo rispetto al tema dell’equa tassazione delle imprese.

Articolo 4 – Princìpi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente

Tra i principi di delega sono definiti i criteri per la revisione dello statuto del contribuente, prevedendo di rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi e dettando una serie di principi relativi all’interpello.
Viene, inoltre, stabilito di disciplinare l’istituto della consulenza giuridica e di prevedere l’istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente ipotizzando la soppressione del Garante del contribuente che opera presso ogni direzione delle entrate regionali.

Articolo 5 – Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche

La delega stabilisce la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef nel rispetto del principio di progressività e la transizione verso l’aliquota impositiva unica (attraverso il riordino di deduzioni, detrazioni, aliquote, scaglioni) con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare, in particolare quelli con la presenza di disabili; alla tutela della casa, della salute, della previdenza complementare; al miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico e alla manutenzione e conservazione dei beni culturali, prevedendo anche misure per lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani entro i 30 anni di età.
Nella prospettiva del graduale perseguimento del principio di equità orizzontale è stabilita la progressiva equiparazione delle aree esenti con priorità per quella di lavoratori e pensionati
Osserviamo che ad oggi le aree esenti dei dipendenti e dei pensionati sono molto differenti in seguito a modifiche successive sull’Irpef e al riassorbimento del bonus 100 euro. Pertanto l’equiparazione deve essere nella direzione dell’ampliamento dell’area esente dei redditi da pensione fino al raggiungimento di quella dei redditi da lavoro dipendente.
La delega contempla, inoltre, la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro dipendente, anche in modo forfettizzato, le spese di produzione del reddito.
E’ prevista una imposta sostitutiva (di Irpef e addizionali) da applicare alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedano una determinata soglia (la soglia sarà stabilita nei decreti legislativi) e sui redditi riferibili alla percezione della tredicesima mensilità. Analoga forma di tassazione è ipotizzata anche per i premi di produttività.
I criteri di modifica dell’Irpef sono molto ampi e saranno i decreti legislativi a definire con precisione quali saranno i contorni della stessa. Per la Cisl i criteri di valutazione sono quelli della progressività, dell’equità, della compatibilità con i conti pubblici e della sostenibilità sociale della revisione (a fronte di riduzioni dell’Irpef non si dovranno generare aggravi di altre imposte ñ per esempio di quelle locali ñ né riduzioni del perimetro del welfare, della sanità, dell’istruzione).
Ci sembra importante, invece, la volontà del legislatore di ridurre il carico fiscale sulle retribuzioni e qua, l’intervento previsto sulle tredicesime, straordinari e incrementi in materia di produttività, frutto questo del nostro pressing sulle Istituzioni, va nella giusta direzione, per questo insisteremo anche in sede di confronto sulla manovra di bilancio sulla riduzione del carico fiscale su retribuzioni e pensioni e sulla detassazione degli incrementi contrattuali. Sulla previdenza complementare sarà cura della Cisl insistere sui decreti attuativi affinché la leva fiscale possa incentivare l’adesione dei lavoratori al secondo pilastro previdenziale, e in particolare di quelli più giovani.
Per un periodo limitato di tempo saranno valutate misure che favoriscano il trasferimento in aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella strategia nazionale delle aree interne.
La cedolare secca per gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo è prevista solo se il conduttore è un esercente un’attività di impresa, arte o professione.

Articolo 6 – Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti

I principi di revisione dell’imposizione sui redditi delle società hanno come cardine la riduzione dell’imposizione Ires se viene impiegata in investimenti, nuove assunzioni, partecipazione dei lavoratori agli utili, una somma corrispondente al reddito entro i due periodi di imposta successivi alla sua produzione.

Per la Cisl la riduzione dell’imposizione fiscale deve essere parametrata a comportamenti virtuosi delle imprese stesse attraverso nuova occupazione e l’applicazione dei contratti collettivi, investimenti sulla sicurezza sul lavoro, sulla riduzione dell’impatto ambientale, nella partecipazione dei lavoratori secondo lo schema di legge di iniziativa popolare della Cisl.

Articolo 7 – Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto

La razionalizzazione delle aliquote IVA nonché l’accelerazione dei processi di rimborso risultano auspicabili purché finalizzati al recupero del sommerso e ad ostacolare processi di elusione dell’imposta, mantenendo peraltro le dovute agevolazioni per i beni di prima necessità. In tal senso ci pare che gli interventi sulle imposte indirette debbano essere coordinati con un rafforzamento della lotta all’evasione, attraverso il tracciamento dei pagamenti, l’ampliamento di applicazione della fattura elettronica e una rinnovata spinta all’utilizzo della moneta elettronica.

Articolo 8 – Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive

Viene introdotto il principio del graduale superamento dell’Irap con la prospettiva di istituire un’addizionale Ires che assicuri un gettito equivalente utile al finanziamento del fabbisogno sanitario e al gettito in misura equivalente per le regioni sottoposte a piani di rientro o con squilibri di bilancio sanitario.
Viene opportunamente esplicitato – come richiesto dalla Cisl – che l’intervento di riduzione dell’Irap non determini aggravi di imposizione per i lavoratori e i pensionati attraverso incrementi dell’addizionale.

Articolo 10 – Princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA

La delega stabilisce la razionalizzazione dell’imposta di registro, la successione e altri tributi indiretti, anche mediante soppressione, accorpamento e revisione della base imponibile; la semplificazione dell’imposta di bollo anche attraverso la sua sostituzione attraverso una imposta a misura fissa e la semplificazione degli adempimenti per i contribuenti.

Articolo 13 – Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale

I principi della delega si muovono nel solco di quanto previsto dal decreto attuativo del federalismo fiscale regionale stabilendo di rivedere i principi in modo da dare piena attuazione al criterio di autonomia di entrata, stabilito nella delega del 2009, prevedendo anche fonti di finanziamento alternative. E’ inoltre stabilita la razionalizzazione dei tributi regionali anche attraverso la trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali dotati di maggiore autonomia. Tra i principi anche la semplificazione degli adempimenti attraverso l’attribuzione della facoltà di disciplinarli con proprie leggi in particolare rispetto all’accertamento esecutivo e alle tipologie di esecuzione agevolata.

Nel rispetto del principio di autonomia andrà valutato che i sistemi adottati dalle singole regioni non siano troppo divergenti creando marcate distinzioni nell’accertamento e nelle tipologie di esecuzione agevolata.
Nel riassetto dei tributi regionali dovrà essere posta particolare attenzione al livello di imposizione fiscale su lavoratori e pensionati, da valutare complessivamente rispetto alla somma dell’imposizione statale e locale. Il tema in questione non potrà prescindere dal coinvolgimento delle parti sociali all’atto dell’assunzione delle determinazioni delle diverse amministrazioni in materia fiscale.

Articolo 14 – Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città
metropolitane e delle province

Per quel che riguarda i Comuni, viene confermato il criterio della progressività sulle imposte locali, escludendo la doppia imposizione. Viene ribadito il principio dell’autonomia finanziaria e della piena attuazione del federalismo fiscale garantendo l’integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite attraverso tributi propri, perequazione, compartecipazione.
Eí stabilito il principio di riordino dei tributi locali rispetto alle aliquote, le esenzioni, le agevolazioni e le basi imponibili; la revisione della riscossione e del sistema sanzionatorio e la razionalizzazione delle entrate anche patrimoniali prevedendo l’eliminazione per quelle che hanno un elevato costo di adempimento a fronte di un gettito trascurabile.

Vengono infine separati il comparto delle province e delle città metropolitane prevedendo per ciascuna l’attribuzione di un tributo proprio, anche in sostituzione di quelli esistenti, con adeguata manovrabilità, per assicurare il finanziamento delle funzioni fondamentali.

Riteniamo che il principio dell’autonomia finanziaria e del finanziamento delle funzioni fondamentali debba essere garantito senza aggravi di imposizione fiscale e soprattutto senza incrementi di imposizione a carico solo di lavoratori e pensionati.

Articolo 16 – Princìpi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

L’obiettivo della delega è quello di razionalizzare i procedimenti dichiarativi favorendo l’adempimento spontaneo anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della razionalizzazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità.
Tra i principi ci sono l’armonizzazione dei tempi degli adempimenti; l’esclusione dalla decadenza dei benefici in caso di errori formali; il rafforzamento dei regimi premiali, inclusa la riduzione dei tempi di restituzione dei crediti fiscali per chi presenti elevati livelli di affidabilità fiscale; l’incentivazione, con meccanismi di premialità, dell’utilizzo di dichiarazioni precompilate ampliando le categorie di contribuenti interessati.

Articolo 17 – Princìpi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo

La prospettiva della delega è quella di semplificare il procedimento accertativo anche mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali.
Nell’elencazione ampia di criteri e principi, rileviamo in particolare l’obiettivo di razionalizzare le disposizioni sull’analisi del rischio; potenziare l’utilizzo della tecnologia digitale per realizzare interventi finalizzati a ridurre gli errori dei contribuenti e circoscrivere l’attività di controllo sui soggetti a più alto rischio fiscale; introdurre misure che favoriscano l’adempimento spontaneo; prevedere procedure semplificate in caso di adesione alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate; prevedere che l’esclusione dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni non gravi, sia preceduto da un periodo di osservazione e, contemporaneamente, misure premiali per chi aderisca all’adempimento collaborativo.
Viene, inoltre, stabilito il principio dell’ulteriore riduzione fino al superamento della sanzione per tutti i rischi fiscali comunicati preventivamente, a esclusione delle condotte fiscali fraudolente, e l’esclusione delle sanzioni penali e tributarie nei confronti di chi aderisce all’adempimento collaborativo e che abbia comunicato preventivamente l’esistenza del rischio fiscale.
E’ inoltre, fissato il principio della riduzione di almeno due anni del termine di decadenza per l’attività di accertamento e l’introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone che trasferiscano la residenza in Italia.
Per la Cisl molti dei principi enunciati nel presente articolo dovranno essere realizzati attraverso un ulteriore rafforzamento dell’importante opera di mediazione attuata dal sistema dei CAF.

Articolo 20 – Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale

Relativamente al sistema sanzionatorio amministrativo e penale, l’obiettivo della delega è quello di una sua razionalizzazione, valutando la possibilità di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti con crediti maturati nei confronti dell’Amministrazione.
Per quel che riguarda le sanzioni penali viene stabilito il principio di attribuire uno specifico rilievo alla sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo (non dipendente dalla propria volontà); e per quelle amministrative viene stabilito di prevedere una maggiore proporzionalità attenuandone il carico e l’inapplicabilità delle sanzioni maggiorate per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni.
Per la Cisl sarà importante evitare misure tese a favorire forme di condono o di scudo fiscale considerato l’elevato concorso all’erario di lavoratori e pensionati, pari a una cifra superiore allí80% delle entrate.

Articolo 21 – Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario

Entro dodici mesi, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni tributarie e, entro dodici mesi dall’approvazione dell’ultimo dei decreti attuativi, il Governo procederà al riassetto delle disposizioni di diritto tributario con la raccolta in un codice che dovrà prevedere anche un monitoraggio periodico della legislazione tributaria.

Articolo 22 – Disposizioni finanziarie

L’articolo stabilisce ñ a tutela dei conti pubblici ñ che dall’applicazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incrementi della pressione tributaria rispetto alla legislazione vigente.

I decreti legislativi, quindi, dovranno avere una loro copertura finanziare non essendo ammessa la possibilità di fare ricorso ad ulteriore debito né ad incrementi di altre imposte per finanziare la riforma.
Per reperire le risorse necessarie per la revisione del nostro sistema fiscale la via sarà quella della riduzione della spesa oppure della crescita, essendo limitate le opportunità economiche potenzialmente disponibili da una revisione delle spese fiscali.

Articolo 23 – Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della legge delega sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i loro statuti.

Considerata la complessa tabella di marcia della che il Paese attende da tempo e che la Cisl vuole informata al criterio di progressività, equità, equilibrio dei conti pubblici e giustizia sociale sarà nostra cura tenervi tempestivamente aggiornati su tutti gli aspetti relativi a questa importante riforma
Considerato che la tabella di marcia della riforma, sebbene sia ben scandita dalla legge, necessiterà di un confronto assiduo da svilupparsi attraverso la predisposizione degli atti conseguenti allí’pprovazione della presente delega. Sarà cura della scrivente tenervi costantemente informati.

Allegati a questo articolo

Condividi