E’ stata pubblicata in gazzetta ufficiale la Legge di conversione (L. 108/2025) del DL fiscale 84/2025. Contiene norme che riguardano solo in parte i lavoratori dipendenti e in parte più rilevante le imprese, sulle quali cui eravamo già espressi in sede di audizione parlamentare il 24 giugno scorso.
Riportiamo in maniera riassuntiva quanto sostenuto in quella sede, integrando le considerazioni con alcuni elementi introdotti nel testo durante l’iter parlamentare.
Concordiamo solo in parte sulla limitazione alla tracciabilità dei pagamenti per le trasferte al solo territorio nazionale, giacché vi è un contenuto numero di paesi nei quali tale sistema di pagamento è ampiamente utilizzato e dunque le spese lì effettuate potrebbero essere incluse ai fini di controllo nei vincoli in questione.
Per quanto invece riguarda la definizione e la conseguente tassazione dei redditi finanziari (ingresso di alcuni redditi finanziari nei “redditi da capitale” e di alcune plusvalenze o minusvalenze nei “redditi diversi”, comprese le specifiche introdotte con riguardo ai diritti reali di godimento dei beni immobili), pur non essendo solitamente favorevoli ad un ricorso massiccio alla tassazione sostitutiva, riteniamo che si tratti di un ritorno verso uno schema ormai collaudato per i proventi di origine finanziaria, che permette di superare alcune possibili criticità emerse, garantendo al tempo stesso maggiore semplificazione e controllo.
Ci pare adeguata anche l’applicazione dell’addizionale d’imposta alle remunerazioni concesse sotto forma di bonus e stock-options (che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione) agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione finanziaria.
Siamo tradizionalmente favorevoli all’incentivo fiscale in favore di una maggiore occupazione stabile, dunque riteniamo che, qualora la norma che permette alle imprese una maggiorazione del 20% dei costi portati in deduzione relativamente alle nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato sia necessaria per dare una più agevole attuazione tramite la semplificazione al meccanismo incentivante, essa sia da considerare adeguata. Occorrerebbe solo valutare i rischi legati ad un eventuale spostamento dei dipendenti tra imprese collegate allo scopo di poter beneficiare degli incentivi in questione anche in assenza di un effettivo incremento occupazionale complessivo.
La possibilità concessa ai Comuni di posticipare al 15 settembre le delibere di variazioni delle aliquote Imu (quando non approvate entro il 28 febbraio) in una fase dell’anno contabile così avanzato – magari funzionale a sanare il ritardo di alcuni comuni probabilmente a favore dei loro bilanci – comporta innanzitutto una mancanza di certezza sul reale debito fiscale dei cittadini che potrebbero trovarsi con un saldo Imu più consistente se le aliquote fossero poi riviste al rialzo. Riteniamo dunque opportuno per i prossimi esercizi scongiurare modifiche in corso d’anno a salvaguardia della trasparenza e della certezza fiscale nei confronti di lavoratori e pensionati.
Lo slittamento delle scadenze per le dichiarazioni Irpef e Irap con riguardo alla possibilità di adesione al concordato preventivo e al ravvedimento speciale assume il contorno di una norma ad hoc per consentire ad alcuni soggetti di essere considerati tempestivi nell’adempimento. Riteniamo che tutti (lavoratori, pensionati, autonomi) debbano essere soggetti alle medesime regole poiché siamo convinti che il primo passo per una incisiva lotta all’evasione fiscale sia quello di mantenere fermi i tempi di versamento e adesione alle diverse forme di agevolazione. L’aspettativa di dilazioni o slittamento di termini o riammissione a forme agevolate di pagamento, per la Cisl indeboliscono la fedeltà fiscale, amplificando le disparità tra le diverse tipologie di lavoratori e pensionati.
Riteniamo invece positivo il superamento degli attuali vincoli che non permettevano una piena attuazione della riforma del terzo settore.
Relativamente al differimento al 21 luglio 2025 per i versamenti fiscali dei soggetti che aderiscono al forfettario, agli Isa e agli altri soggetti evidenziati nella norma, riteniamo anche qui che generalmente non sia opportuno applicare differimenti temporali per il pagamento delle imposte, poiché la fedeltà fiscale inizia dal rispetto dei tempi di pagamento delle medesime ai quali lavoratori e pensionati solitamente si attengono.