il 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’accordo in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania firmato il 6 febbraio 2024 e ratificato dalla legge n. 29/2025 (v. allegato).
Con la circolare n. 106/2025 e il messaggio n. 2211/2025 che trovate in allegato e alla cui lettura si rimanda per i numerosi dettagli, l’INPS ha fornito le indicazioni inerenti l’ambito di applicazione e le procedure per la presentazione delle domande di prestazione.
E’ importante ricordare che l’Accordo, risultato di un lungo iter di negoziazione tra gli Stati, ha la finalità di garantire la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale e la parità di trattamento delle persone assicurate e beneficiarie di prestazioni in base alla legislazione italiana e albanese, a prescindere dalla loro cittadinanza.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della legislazione italiana si applica ai lavoratori del settore privato e del settore pubblico, e più specificamente:
– all’Assicurazione Generale Obbligatoria per IVS dei lavoratori dipendenti
– alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
– alla Gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria
– ai regimi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’Ago e quindi anche alla Gestione pubblica
– all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria
– all’assicurazione per indennità di malattia, tubercolosi e maternità
Relativamente alla legislazione albanese, si applica:
– all’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti
– all’assicurazione per indennità di malattia e maternità
– all’assicurazione contro la disoccupazione
Viceversa, non si applica all’assegno sociale e alle prestazioni non contributive a carico della fiscalità generale. Inoltre, dal momento che con l’Accordo viene prevista la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi a fini pensionistici, a condizione che non si tratti di periodi sovrapposti e che l’assicurato possa far valere un periodo assicurativo non inferiore a 52 settimane, non può più trovare applicazione l’articolo 22 del d.lgs. 282/1998 come sostituito dall’articolo 18 della legge n. 189/2002 che consente al lavoratore extracomunitario rimpatriato di ottenere la pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età anagrafica prevista ma senza la necessità di raggiungere i 20 anni di contributi.