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Previdenza: assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo – Integrazione al trattamento minimo – Sentenza Corte Costituzionale n. 94/2025

Nei giorni scorsi la Corte Costituzionale si è pronunciata con una sentenza di rilevante importanza ed estremamente innovativa in merito alla possibilità di integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità calcolato integralmente con il sistema contributivo.

Si tratta della sentenza 11 giugno – 3 luglio 2025 n. 94, che alleghiamo, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 16 della legge 335/1995 nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al trattamento minimo l’assegno ordinario di invalidità liquidato integralmente con sistema contributivo.

L’assegno ordinario di invalidità è disciplinato dall’articolo 1 della legge n. 222/1984 che prevede il diritto alla prestazione dell’assicurato all’Assicurazione generale obbligatoria e alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS nel caso in cui la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Il calcolo della prestazione avviene in base al metodo contributivo o misto retributivo-contributivo in relazione al periodo in cui si collocano i contributi e di conseguenza alle regole di calcolo applicabili. La norma prevede, inoltre, che l’assegno possa essere integrato al trattamento minimo.

Tuttavia, la legge 335/1995, nell’introdurre nel sistema pensionistico il calcolo contributivo, ha altresì stabilito, all’articolo 1 comma 16, che “alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo”. 

La Consulta, chiamata a pronunciarsi per effetto di un’ordinanza di rimessione della Sezione lavoro della Corte di Cassazione,  ha considerato questa norma illegittima sulla base della considerazione che il principio di corrispettività tra il montante contributivo e la misura del trattamento pensionistico, caratteristica essenziale del sistema contributivo, “perde consistenza con riferimento alla tutela pensionistica per l’invalidità, collegata a uno stato di bisogno del tutto peculiare in virtù del quale la persona che la richiede ha perso gran parte della sua capacità lavorativa”.

A causa dell’esigenza di contemperamento dei valori costituzionali e quindi di considerare anche la maggior spesa a carico dello Stato determinata dalla pronuncia, la Corte ha altresì dichiarato che gli effetti dell’illegittimità costituzionale della norma si producono dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 9 luglio, vale a dire dal 10 luglio 2025.

In attesa di indicazioni da parte dell’INPS, la Consulenza centrale del Patronato CISL INAS ha comunque chiarito che la decisione trova applicazione: per le domande di assegno ordinario di invalidità sia presentate, sia liquidate dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza, e altresì nei confronti delle prestazioni già liquidate prima della pubblicazione ma con effetto economico solo successivamente.

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