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Previdenza complementare: Fondo Espero – Ipotesi di accordo adesione per silenzio-assenso

Per il personale assunto dopo il 1° gennaio 2019, l’articolo 1 comma 157 della legge 205/2017 ha previsto la possibilità di regolamentare a livello contrattuale l’espressione di volontà per aderire ai fondi pensione complementari del pubblico impiego anche tramite il meccanismo del silenzio-assenso e con facoltà di recesso. Tale forma di adesione deve garantire la piena informazione e il libero esercizio della espressione della volontà del lavoratore.
Il 16 settembre del 2021 era stato sottoscritto l’accordo per l’adesione tramite questa modalità al Fondo pensione Perseo Sirio.

In data 31 maggio 2022 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo relativa al Fondo Pensione Espero a cui aderiscono i lavoratori del comparto scuola e AFAM allegata.

L’accordo si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2019 facendo riferimento alla effettiva immissione in ruolo con relativa decorrenza economica del rapporto di lavoro, mentre non rientra nel concetto di assunzione il passaggio tra amministrazioni o istituzioni scolastiche per mobilità, comando, altre forme di assegnazione. Inoltre, l’accordo non si applica al personale che continua a conservare il regime di TFS, quello già iscritto al Fondo, e quello destinatario di passaggio tra diverse qualifiche del sistema di classificazione professionale del personale non dirigente nell’ambito della stessa amministrazione.

L’accordo precisa che l’adesione al Fondo Espero avviene:

  • tramite espressa manifestazione di volontà dell’aderente;
  • tramite silenzio-assenso con le modalità descritte dall’articolo 4

In sintesi, la procedura prevede che al momento dell’assunzione al lavoratore sia consegnata un’informativa sulle modalità di adesione al Fondo e sulla previdenza complementare.
Se nei 9 mesi successivi all’assunzione il lavoratore non esprime la volontà di aderire o di non aderire al Fondo Espero, egli è automaticamente iscritto al Fondo pensione tramite silenzio-assenso. Al Fondo Espero sono destinati: il contributo dell’amministrazione, il contributo del lavoratore e il Tfr dalla data di adesione.
Dal momento della iscrizione tramite silenzio-assenso, il lavoratore, che deve ricevere un’ulteriore specifica informativa, può esercitare entro 30 giorni il diritto di recesso e quindi ottenere il rimborso di quanto già versato. Se entro questo termine il lavoratore non esprime la volontà di recedere, egli è definitivamente iscritto al Fondo Espero.

Questo accordo rappresenta un ulteriore importante passo in avanti per la diffusione della previdenza complementare nel settore pubblico in quanto la modalità di adesione per silenzio-assenso è una adesione completa e si prevede una significativa attività di informazione che potrà essere ulteriormente rafforzata da iniziative sindacali per incrementare la consapevolezza dell’adesione.

Auspichiamo che in tempi brevi sia dato concreto riscontro da parte del Governo anche alla nostra reiterata richiesta un periodo di silenzio-assenso di carattere generalizzato.

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