Contratto di espansione – Circolare INPS n. 88/2022

Pubblicato il 3 Ago, 2022

Con la circolare n.88/2022 l’INPS ha fornito indicazioni in merito all’applicazione del contratto di espansione disciplinato dall’articolo 41 comma 5bis del decreto legislativo 148/2015 come modificato dalla legge 234/2021 art. 1 comma 215 (Legge di bilancio per l’anno 2022) integrando quanto già descritto nella precedente circolare n. 48/2021.

La modifica normativa, da un lato ne ha prorogato l’applicazione anche per gli anni 2022 e 2023 e dall’altro ha previsto che per tale periodo il contratto di espansione sia applicabile ad aziende con almeno 50 unità lavorative in organico anche complessivamente calcolate in caso di aggregazione di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi, riducendo, quindi ulteriormente tale parametro rispetto a quanto previsto in precedenza. Per gli accordi stipulati dal 1 gennaio 2022, la prestazione è riconosciuta nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l’anno 2022, di 219,6 milioni di euro per l’anno 2023, di 264,2 milioni di euro per l’anno 2024, di 173,6 milioni di euro per l’anno 2025 e di 48,4 milioni di euro per l’anno 2026.

In sintesi, i requisiti richiesti per accedere all’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sono i seguenti:

  • essere lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato iscritti al FPLD o alle forme sostitutive o esclusive dell’Ago, ovvero dirigenti o lavoratori assunti con contratto di apprendistato di cui all’articolo 41, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 81/2015;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2022 per l’annualità 2022 ed entro il 30 novembre 2023 per l’annualità 2023;
  • raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia con requisiti ordinari entro 60 mesi, per cui non è prevista contribuzione correlata;
  • raggiungimento del diritto alla pensione anticipata entro 60 mesi. In questo caso nel periodo di erogazione dell’indennità mensile viene corrisposta anche la contribuzione correlata.

In ogni caso, l’indennità mensile non si applica in caso di:

  • pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80%,
  • pensione di vecchiaia anticipata del personale viaggiante
  • pensione di vecchiaia o anticipata in cumulo ai sensi dell’art. 1 comma 239 legge 228/2012
  • pensione anticipata per lavoratori precoci
  • pensione quota 100 e quota 102
  • pensione opzione donna.

Per il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione si considerano le proiezioni degli incrementi per variazione dell’aspettativa di vita, come indicati nella nota di aggiornamento del Rapporto della Rgs n. 22/2021. Nel caso in cui il decreto direttoriale del Ministero del lavoro dovesse successivamente certificare requisiti differenti per gli anni 2025-2028, l’indennità sarà corrisposta fino al perfezionamento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata certificato al momento dell’accesso all’esodo e se fosse accertato per primo il diritto alla pensione anticipata, la contribuzione correlata sarà dovuta fino alla maturazione del prescritto requisito contributivo, fermo restando il limite massimo di 60 mesi previsto.
Nel caso in cui si consegua il diritto ad un trattamento pensionistico diretto prima della data di scadenza del periodo di fruizione dell’indennità, la stessa, così come la contribuzione correlata, non è dovuta dalla data di decorrenza della pensione.
E’ importante sottolineare che l’INPS considera onere del percettore dell’indennità mensile verificare in via preventiva gli effettivi incrementi dei requisiti in base alla variazione della aspettativa di vita per poter presentare in modo tempestivo la domanda di pensione.

Nel riservarsi specifiche indicazioni rispetto alla possibilità di erogazione dell’indennità mensile tramite i Fondi di solidarietà, l’INPS precisa che tale riconoscimento può avvenire solo a seguito della piena operatività del Fondo coincidente con la data di nomina del Comitato Amministratore, mentre per i Fondi già operativi non è necessaria né una modifica della regolamentazione né una specifica deliberazione.
Per l’analisi dei numerosi dettagli, rinviamo alla lettura della circolare n. 88/2022.
Per utilità alleghiamo anche la precedente circolare Inps n.48/2021
e la scheda della Rgs sulle proiezioni sui requisiti di pensionamento 2012-2074.

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