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Previdenza part-time o ciclico: circolare Inps n. 74/2021

Pubblicato il 10 Mag, 2021

Con la circolare n. 74/2021 l’INPS fornisce le indicazioni operative per la valorizzazione a fini pensionistici dei periodi di sospensione del lavoro nei contratti di part-time verticale e ciclico.
Con l’ultima legge di bilancio (art. 1 comma 350 legge n. 178/2020) è stata finalmente data la risposta normativa all’annoso problema del mancato riconoscimento nel settore privato dei periodi non lavorati nell’ambito di tali tipologie di contratto.
Nel 2010, la Corte di Giustizia UE aveva condannato l’Italia per discriminazione nei confronti di questi lavoratori e si era sviluppato un corposo contenzioso.
La Cisl nel corso degli anni ha sollecitato in tutte le sedi istituzionali la soluzione del problema.

L’Istituto distingue i contratti di part-time verticale e ciclico in corso da quelli esauriti:
– contratti in corso: in fase di prima applicazione, il lavoratore deve presentare domanda, corredata della dichiarazione del datore di lavoro o da dichiarazione sostitutiva, indicando gli eventuali periodi di sospensione del contratto senza retribuzione diversi dal part-time (poiché non sono valorizzabili e non sono indicati nelle procedure dell’INPS) e allegando il contratto di lavoro.
– contratti esauriti, vale a dire conclusi alla data del 1/1/2021 per cessazione o conversione in tempo pieno. Il lavoratore deve presentare domanda, corredata della dichiarazione del datore di lavoro o da dichiarazione sostitutiva, indicando gli eventuali periodi di sospensione del contratto senza retribuzione diversi dal part-time poiché questi non possono essere riconosciuti. La domanda è sottoposta a prescrizione decennale che decorre dal 1 gennaio 2021. Se l’azienda è definitivamente cessata il lavoratore deve produrre un autocertificazione da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa corredata dal contratto di lavoro.

A partire dal 1 gennaio 2021, il datore di lavoro deve implementare il flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa.
In ogni caso i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione di questa disposizione non possono avere decorrenza precedente il 1 gennaio 2021.
Per tutti i dettagli operativi anche riferiti alle modalità di accredito della contribuzione si rinvia alla lettura della circolare. Vi invitiamo ad indirizzare gli interessati al Patronato CISL-INAS per la verifica delle posizioni contributive e la presentazione delle domande.

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