1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Notizie > Società
  6. /
  7. Notizie > Società >...
  8. /
  9. Previdenza: Pensione “opzione donna”,...

Previdenza: Pensione “opzione donna”, la circolare INPS n. 25 del 6 marzo 2023

Come è noto la Legge di bilancio per il 2023 (Legge 197/2022 art. 1 comma 297) nel prorogare di un anno la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici con il meccanismo di “opzione donna”, ne ha profondamente modificato i requisiti di accesso. La CISL non ha condiviso la scelta del Governo e ha chiesto la correzione della norma.
Attualmente possono usufruire di questo canale per andare in pensione, optando per il calcolo integralmente contributivo della prestazione, le lavoratrici dipendenti e autonome che entro il 31/12/2022 abbiano raggiunto 60 anni di età e 35 anni di contributi e si nelle seguenti condizioni:

  • assistere da almeno 6 mesi al momento della richiesta il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
    il requisito di 60 si riduce di 1 anno in presenza di 1 figlio e di 2 anni in presenza di 2 o più figli.
    Possono altresì accedere alla pensione con “opzione donna” con il requisito anagrafico di 58 anni e 35 anni di contributi le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell’articolo 1 comma 852 della legge 296/2006.
    In ogni caso, si applica il differimento della decorrenza della prestazione dalla maturazione dei requisiti (finestre) di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome e, comunque, la prestazione non può decorrere prima del 1° febbraio 2023. Resta ferma la decorrenza per le lavoratrici della scuola e Afam rispettivamente al 1° settembre e 1° novembre.
    Con la circolare n. 25/2023 allegata, l’Inps fornisce una serie di chiarimenti interpretativi per l’applicazione delle nuove disposizioni. Rinviando alla lettura del documento per i numerosi dettagli, segnaliamo che:
  • la condizione di assistenza alla persona con handicap e la condizione di invalidità deve sussistere al momento della domanda;
  • la condizione di convivente deve intendersi come residente allo stesso numero civico della persona con handicap ma non nello stesso appartamento;
  • i 6 mesi di assistenza devono essere continuativi;
  • lo status di persona con disabilità grave si acquisisce alla data dell’accertamento indicata nel verbale o dalla sentenza o riconoscimento a seguito di omologa per accertamento tecnico preventivo salvo decorrenza da una data anteriore;
  • per le lavoratrici dipendenti il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve essere attivo al momento della presentazione della domanda di pensione mentre il licenziamento deve essere intimato nel periodo tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e le lavoratrici licenziate non devono aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Allegati a questo articolo

Condividi