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Rinnovo prestazioni previdenziali e assistenziali 2024 – Circolare Inps n. 1/2024

Sono stati communicati dall’INPS con la circolare n. 1/2024 , gli aggiornamenti delle prestazioni previdenziali e assistenziali (c.d. rinnovo) in relazione all’indice di perequazione calcolato sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati (FOI) senza tabacchi, cosi come definiti dal decreto 20 novembre 2023 del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tali indici sono pari al +8,1% definitivo per il 2023 e a +5,4%% in via provvisoria dal 1 gennaio 2024.

Per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni, il conguaglio spettante in base alla differenza tra il previsionale di perequazione del 2023 (7,3%) e il dato definitivo (8,1%) è stato attribuito in via anticipata già sulla mensilità del mese di dicembre (art. 1 dl 145/2023 convertito nella legge 191/2023).

Pare opportuno rammentare che la rivalutazione viene attribuita considerando complessivamente (c.d. cumulo perequativo) tutte le prestazioni erogate dall’Inps e dagli altri enti presenti nel Casellario centrale di cui il soggetto sia titolare, con l’eccezione di quelle espressamente escluse dalla legge.

Per effetto della rivalutazione provvisoria al 5,4% l’importo del trattamento minimo da gennaio 2024 è pari a 598,61 euro (7.781,93 annui) mentre l’assegno sociale è pari a 534,41 euro (6.947,33 annui).

Nel 2024 la perequazione viene attribuita nella misura del:

  • 100% per le prestazioni entro 4 volte il trattamento minimo,
  • 85% per le prestazioni oltre 4 volte ed entro 5 volte il trattamento minimo
  • 53% per le prestazioni oltre 5 volte ed entro 6 volte il trattamento minimo
  • 47% per le prestazioni oltre 6 volte ed entro 8 volte il trattamento minimo
  • 37% per le prestazioni oltre 8 volte ed entro 10 volte il trattameno minimo
  • 22% per le prestazioni oltre 10 volte il trattamento minimo.

Inoltre, per effetto dell’articolo 1 comma 310 della legge 197/2022, per le prestazioni di importo pari o inferiori al trattamento minimo, nel 2024 viene attribuito un incremento straordinario in via transitoria del 2,7% su tutte le mensilità compresa la tredicesima, pertanto l’importo massimo mensile riconosciuto è pari a 614,77 euro (incremento massimo 16,16 euro applicato all’importo del trattamento minimo di 598,61 euro).

Anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è applicata la perequazione definitiva dell’8,1% per il 2023 e quella provvisoria del 5,4% per il 2024.

Inoltre, viene applicato l’aumento dell’8,6% rispetto al 2023 ai limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti andando in questo modo a risolvere un disallineamento di valori da tempo segnalato dalla FNP e dal CIV che determinava una perdita economica rilevante. Rinviamo alla circolare INPS e alle tabelle allegate per tutte le informazioni di dettaglio.

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