La Circolare Inps N°111 del 29.09.2020: proroga Naspi e DisColl e risoluzione rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

Pubblicato il 5 Ott, 2020

5 Ottobre 2020 – La Circolare Inps n.111 del 29.9.2020 interviene in merito all’operatività di due norme del decreto-legge 104/2020 (‘Decreto agosto’), quella relativa alle proroghe di Naspi e DisColl e quella relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità Naspi.

Proroga Naspi e DisColl

Circa la proroga delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll, come ricorderete l’art.5 del citato decreto-legge 104/2020 dispone la proroga di due mesi per le indennità il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, proroga rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della precedente proroga disposta dall’articolo 92 del decreto Rilancio. Lo stesso articolo dispone che la proroga è subordinata alla presenza delle condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio). Pertanto la circolare Inps precisa che la proroga delle indennità Naspi e DisColl è incompatibile con le altre indennità covid introdotte dalla decretazione emergenziale
La circolare Inps precisa inoltre che per i due mesi di proroga trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), all’ abbattimento della prestazione in caso di cumulo con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.
Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

La proroga non opera se durante il periodo di estensione delle indennità vengono maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata. Le somme eventualmente erogate saranno recuperate.
In merito alla possibilità di scegliere tra la proroga delle indennità e l’Ape sociale, la circolare puntualizza che il riconoscimento della proroga è sospeso se alla data del 29 settembre 2020 (pubblicazione della circolare) il beneficiario delle indennità (ordinaria o prorogata per effetto del citato art. 92 decreto Rilancio) ha presentato domanda di certificazione dei requisiti per l’Ape sociale o per la pensione per lavoratori precoci nella sola ipotesi in cui le suddette indennità siano terminate tra il 1 maggio 2020 e il 30 giugno 2020. Tale impostazione discende dal fatto che tra i requisiti necessari per accedere ad Ape sociale e pensione precoci si richiede di aver terminato gli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi e la proroga automatica potrebbe quindi portare nocumento al lavoratore.
L’interessato potrà manifestare la volontà di avvalersi comunque della proroga inviando entro e non oltre il 31 ottobre 2020 il modello NASpI-Com. Solo a queste condizioni l’INPS terrà conto dei periodi di proroga per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’Ape sociale e la pensione per lavoratori precoci.

La circolare conferma che le indennità NASpI e DIS-COLL sono invece cumulabili con le indennità covid solo per il periodo di durata “ordinaria” delle indennità stesse.
Per quanto concerne la NASpI, è confermato, anche per le mensilità aggiuntive, il riconoscimento della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare.
La proroga non è riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata.

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso alla Naspi

L’articolo 14 del decreto-legge n. 104/2020 dispone – per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale covid o dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 104/2020– il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Lo stesso articolo dispone alcune deroghe al divieto, tra le quali le ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, prevedendo espressamente per tali lavoratori il diritto alla Naspi.
Al riguardo la circolare fa presente che i lavoratori che si trovino in questa situazione sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

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