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Riforma ammortizzatori sociali, il nuovo Decreto del Ministero del Lavoro su causali Cigs e Fis

Il Decreto del Ministero del lavoro n. 33 del 25.2.2022 che, in attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, adegua i criteri di concessione della Cigs e dei trattamenti per causali straordinarie a carico del Fis, integrando e modificando il vigente DM 94033 del 2016.
Innanzitutto viene specificato che per l’impresa che richiede un periodo di Cigs per riorganizzazione aziendale, il programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva può comprendere anche ristrutturazioni aziendali, fusioni, acquisizioni.

In particolare viene poi regolamentata la nuova sotto-causale relativa a processi di transizione nell’ambito della causale “riorganizzazione aziendale” (viene aggiunta la lettera g-bis all’art.1, comma 1 del citato DM 94033 del 2016).
L’impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale per riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve presentare al Ministero del lavoro un programma di interventi (che nelle linee di programmazione industriale può essere condiviso anche con le Regioni interessate ovvero, per le imprese con oltre 200 dipendenti, con il MISE, nel quale siano esplicitamente indicate le azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere all’evoluzione dei contesti economici e produttivi.
La transizione viene declinata in tre modalità, pertanto nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando specificamente quelli relativi:

• all’aggiornamento tecnologico e digitale
• al rinnovamento e alla sostenibilità ecologica ed energetica
• a straordinarie misure di sicurezza.

Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione.
Per l’approvazione del programma e la conseguente autorizzazione non è obbligatorio il rispetto dei criteri indicati alle lettere a), b), c) del DM n. 94033 all’articolo 1, comma 1 , ma devono ritenersi soddisfatti i criteri indicati nelle lettere da d) a g), vale a dire: le sospensioni dei dipendenti devono essere motivatamente ricollegabili al processo di riorganizzazione e devono rispettare il limite dell’80 % delle ore lavorabili nell’unità produttiva; vanno indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti nella misura minima del 70 %, realizzabili anche con il riassorbimento all’interno di altre unità produttive della medesima azienda, prevedendo per gli eventuali esuberi residui un dettagliato piano di gestione; vanno esplicitate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.

Il citato DM 94033 del 2016 viene poi integrato per quanto riguarda le causali straordinarie per l’assegno di integrazione salariale a carico del Fis che, con la riforma, deve essere erogato per le stesse causali della Cigs (riorganizzazione, crisi, contratto di solidarietà). Vengono pertanto previsti adempimenti a carico dei datori di lavoro che richiedano al Fis la suddetta prestazione per le tre causali, solo in parte semplificati rispetto a quelli necessari in caso di domanda di Cigs. In particolare viene semplificata la modalità di comunicazione dei suddetti elementi, che possono essere inseriti in una relazione unica, anche sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dall’INPS.
Considerando che il Fis eroga l’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie esclusivamente a datori di lavoro da 1 a 15 dipendenti (in quanto i datori con oltre 15 dipendenti sono stati portati in ambito Cigs), abbiamo chiesto al Ministero del lavoro di prevedere semplificazioni più significative. La mera estensione a datori di lavoro di piccole dimensioni di settori non industriali degli stessi elementi finora richiesti in caso di Cigs rischia infatti di non essere rispondente alle esigenze di tali datori di lavoro, né alle loro capacità organizzative.

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