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SARS-CoV2/COVID-19. Declinazione e applicazione Protocollo condiviso, sottoscritto il 30 giugno 2022, in tema di contrasto e il contenimento della diffusione del virus , negli ambienti di lavoro


Le novità introdotte sul piano metodologico e sulle singole disposizioni contenute nel  Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid19 – negli ambienti di lavoro”, obbligano l’aggiornamento dei protocolli aziendali. L’operatività di tali disposizioni, è stata fissata indicativamente non oltre la data del 31 ottobre 2022, potendola anticipare e rimodulare in base all’evoluzione dei contagi e della curva epidemica in Italia.
In primo luogo occorre avere chiaro che la scelta adottata è stata quella di porre al centro, in linea al “nuovo modello di prevenzione”, la valutazione specifica e l’individuazione delle misure necessarie per ogni contesto e popolazione lavorativi, sulla base di alcune indicazioni certe.
A tale riguardo è corretto precisare che, a fronte della decisione di non introdurre obblighi predeterminati, il Protocollo condiviso contiene indicazioni tali da agevolare l’azione di aggiornamento dei singoli Protocolli aziendali, mediante l’elaborazione di procedure mirate e regole di condotta, frutto di valutazioni specifiche e di scelte responsabili. Confermando che oggetto della valutazione non è il rischio rappresentato dal virus SARS-CoV2, riconfermato come rischio biologico generico (fuori dai contesti sanitari) ma sono le scelte, le misure e la gestione delle tutele per il “contrasto e il contenimento della diffusione del virus” nei luoghi di lavoro, che rappresentano l’oggetto degli interventi da porre in essere.
Pertanto, i datori di lavoroconfrontandosi previamente con le figure della prevenzione, tra le quali gli RLS/RLST, ricevendo indicazioni specifiche  dal medico competente (ove previsto) o dall’RSPP, nel quadro complessivo dell’azione del Comitato aziendale (di cui fanno parte le diverse Rappresentanze) sono chiamati a delineare le misure di tutela e le modalità di applicazione e verifica del rispetto delle regole individuate e delle declinazioni definite, sulla base delle specificità aziendali.

In questo senso, si dovrà:

  • decidere se, quando e chi sarà obbligato all’uso della mascherina (da intendere solo FFP2 e per la quale bisogna garantirne la fornitura).

Superato l’obbligo all’uso, in ogni ambito lavorativo (esclusi alcuni settori, quali il trasporto e la sanità), vanno analizzati i diversi contesti, fasi lavorative e popolazioni, al fine di stabilire regole di tutela e, se del caso, di utilizzo che dovranno essere rispettate (per questo è previsto debba essere assicurata la disponibilità dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2), per consentire l’uso ai lavoratori che intendano scegliere di utilizzarla, al di là dell’introduzione, o meno, dell’obbligo da parte del datore di lavoro).Un maggior rilievo nella valutazione l’avranno gli ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori, quelli aperti al pubblico o dove non è possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro.Attenzione specifica, nell’ambito della libera decisione del datore, dovrà essere rivolta in caso di indicazioni del medico competente o dell’RSPP, alla gestione di particolari gruppi di lavoratori, tra cui i soggetti fragili, nei riguardi dei quali dovrà sempre essere preservata la privacy sulla loro condizione. In questi casi, prevedendo espressamente l’uso della mascherina FFP2.

  • decidere le tipologie e tempistiche di intervento in merito alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e degli spazi comuni, così come anche delle tastiere, schermi e ogni attrezzatura di lavoro, ad uso promiscuo, comprese le parti di maggior contatto dei distributori di bevande e snack (se previsti).

La procedura della sanificazione deve essere svolta non in presenza di persone non autorizzate a tale pratica, garantendo la successiva ventilazione degli spazi relativi.Nella pianificazione degli interventi, la pulizia e la sanificazione andranno assicurate nei casi eccezionali, come la presenza di persona contagiata, nel rispetto delle disposizioni consolidate.Confermato l’obbligo, in capo al datore di mettere a disposizione delle persone operanti nel luogo di lavoro idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.

  • disporreregole efficaci al fine di garantire il contingentamento, oltre alla ventilazione dei locali e alla ridotta permanenza e sosta delle persone, per quanto riguarda gli accessi agli spazi comuni, mense aziendali, aree fumatori e spogliatoi.

Da favorire la definizione di modalità che evitino assembramenti, in riferimento agli orari di ingresso/uscita e all’utilizzo delle porte, degli ingressi, degli spogliatoi e delle sale mensa.

  • ripristinare completamente quando già e dove prevista, la sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente (che ricordiamo non essere una figura obbligatoria e da non impiegare per la gestione di quanto inerente le infezioni da virus SARS-CoV-2, se non correlate allo svolgimento della mansione).

Confermata la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili, da parte del medico competente.Confermato l’obbligo di visita medica ai fini del giudizio di idoneità, a seguito di rientro al lavoro di soggetti risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, quando già in sorveglianza sanitaria, in base alla mansione svolta (ai sensi dell’art.41, co.2, lett. e-ter del DLGS 81/08 s.m., con la sola eccezione alla disposizione normativa del non dover guardare ai termini minimi, pari a 60 gg., della durata della malattia).

  • disporre modalità e mezzi per garantire un’informativa esaustiva, rivolta ai soggetti che a diverso titolo si troveranno ad operare in ambito lavorativo, al fine di far conoscere tutte le misure e regole adottate e applicate.

Maggiore attenzione dovrà essere rivolta alle indicazioni relative alla gestione delle persone sintomatiche e alle regole di comportamento in caso di contagio. Riservando attenzione, all’informare sulle procedure da seguire i lavoratori di aziende terze, maggior evidenza dovrà avere l’obbligo, in caso di contagio, della comunicazione immediata che l’appaltatore dovrà fare al committente, avvalendosi, solo quando previsto, del medico competente. Ulteriore oggetto di informativa, sarà il controllo della temperatura all’accesso nei luoghi di lavoro, considerato il venir meno dell’obbligo, ridotto a possibilità.

Nel rimandare all’elenco delle scadenze relative alle proroghe delle tutele, correlate al COVID-19, ( leggi qui ), si evidenzia come siano state unanimi le richieste, sia per quanto riguarda la proroga delle specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili, che per quella riferita al ricorso dello strumento del lavoro agile “emergenziale” (anche in questo caso, soprattutto per i lavoratori fragili, ma non solo), che trovate nel testo del Protocollo condiviso (paragrafi 11 e 12), pur avendo ricevuto, durante il confronto, consistenti rassicurazioni di segno positivo da parte dei dirigenti presenti, dei ministeri competenti.

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