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Domanda di riconoscimento lavori usuranti 1° maggio 2023. Messaggio Inps n. 1100/2023

Con il messaggio n. 1110 del 21 marzo 2023, l’INPS ricorda che entro il 1° maggio 2023 devono essere presentate le domande per il riconoscimento dello svolgimento del lavoro usurante per chi raggiunge i requisiti per la pensione per lavori usuranti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
Come ricorderete, il decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 ha previsto la possibilità di accedere a questa forma di prestazione pensionistica anticipata per chi rientra in quattro tipologie di lavori faticosi e pesanti:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti elencate nel c.d. decreto Salvi;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con almeno 9 posti;
  • lavoratori notturni rispondenti a determinate condizioni normative.
    Per le prime 3 tipologie e per chi svolge lavoro notturno per almeno 78 notti i requisiti richiesti nel 2024 sono i seguenti: per i lavoratori dipendenti quota 97,6 con almeno 35 anni di contributi e età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi; per i lavoratori con contribuzione autonoma quota 98,6 con almeno 35 anni di contributi e un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi.
    Per chi svolge lavoro notturno tra 72 e 77 notti i requisiti sono: per i lavoratori dipendenti quota 98,6 con almeno 35 anni di contributi e età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi; per i lavoratori con contribuzione autonoma quota 99,6 con almeno 35 anni di contributi e un’età anagrafica minima di 63 anni e 7 mesi.
    Per chi svolge lavoro notturno tra 64 e 76 notti sono invece richiesti: per i lavoratori dipendenti quota 96,6 con almeno 35 anni di contributi e età anagrafica minima di 63 anni e 7 mesi; per i lavoratori con contribuzione autonoma quota 100,6 con almeno 35 anni di contributi e un’età anagrafica minima di 64 anni e 7 mesi.
    Se la domanda viene presentata dopo il 1° maggio, la decorrenza della pensione sarà posticipata di 1 mese per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese; di 2 mesi per un ritardo superiore a un mese e inferiore a tre mesi; di 3 mesi, per un ritardo superiore a tre mesi.
    A pena di improcedibilità la domanda deve essere presentata telematicamente corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima prevista.

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