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Sanità. Decreto legge liste di attesa

Una prima informativa in merito ai contenuti del Decreto Legge sulle Liste d’Attesa, approvato lo scorso martedì 4 giugno dal Consiglio dei Ministri, sulla base dei testi attualmente disponibili, in attesa della versione definitiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che potrà ulteriormente variare rispetto all’attuale versione, e del conseguente avvio dell’iter parlamentare di conversione in Legge, dal quale potranno derivare ulteriori modifiche.

Al fine di realizzare un sistema nazionale di monitoraggio delle liste di attesa l’art. 1 istituisce la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa, di cui si avvale il Ministero della Salute, finalizzata a realizzare la lettura e la trasmissione dei dati (interoperabilità) con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma.

Nello specifico la Piattaforma effettuerà il monitoraggio in merito a:

a.       misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale;

b.       disponibilità di agende sia per il sistema pubblico che per gli erogatori privati accreditati;

c.       verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione;

d.       modulazione dei tempi di attesa in relazione alle classi di priorità;

e.       produttività con tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche;

f.        attuazione decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;

g.       appropriatezza nell’accesso alle prestazioni, anche utilizzando piattaforme di intelligenza artificiale;

in coerenza con i criteri Raggruppamenti Omogenei di Attesa (RAO) e con le raccomandazioni previste nelle Linee guida e suggerite nelle Buone pratiche clinico-assistenziali.

La Piattaforma viene istituita presso l’Agenzia Regionale per i servizi sanitari regionali (Agenas); per consentire l’acquisizione dei dati necessari sono resi disponibili, al Ministero della Salute e ad Agenas, i dati in chiaro del flusso informativo relativo alla Tessera Sanitaria, con particolare riferimento alle prescrizioni del SSN, i dati pseudonimizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata (730), nonché i dati relativi alle prenotazioni resi disponibili dai CUP regionali.

Viene previsto che a fronte di inefficienze o anomalie emerse a seguito del controllo delle agende di prenotazione, Agenas può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono adottate specifiche linee guida, con decreto del Ministro della salute, per definire i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali.

L’attuazione della piattaforma avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed Agenas vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l’art. 2 viene rafforzato il Sistema Nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria  (SIVeAS) prevedendo l’istituzione, presso il Ministero della Salute e alle dirette dipendenze del Ministro, di un “Organismo” che, oltre a svolgere tutte le precedenti attività attribuite al SIVeAS, avrà anche il compito di vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime.

Potrà inoltre, anche con il supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, accedere presso le aziende e gli Enti del SSN, le aziende ospedaliere universitarie e policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti.

Viene previsto che gli esiti delle verifiche costituiscono elementi di valutazione del Ministero della salute ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell’incarico. Considerato che le attuali norme non consentono al Ministero di intervenire direttamente nelle nomine e revoche degli incarichi, su questo punto si dovrà necessariamente attivare il confronto anche con il coinvolgimento delle parti sociali allo scopo di evitare contenziosi.

Per il potenziamento dell’Organismo vengono previste nuove assunzioni di personale in deroga agli attuali limiti assunzionali.

Con l’art. 3 viene implementato il sistema di prenotazione a disposizione dei cittadini, prevedendo che in tutte le Regioni si costituisca un Centro Unico di Prenotazione (CUP), che deve essere unico a livello regionale o infra-regionale.

Deve essere garantita la piena interoperabilità fra i centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali, che diventa condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali con i privati accreditati e come elemento di valutazione per la richiesta di accreditamento.

In linea con quanto avviene già in diverse realtà regionali, tutte le Regioni e le province autonome dovranno promuovere sistemi digitali per le prenotazioni, le disdette, per il pagamento del ticket ove dovuto.

Inoltre, al fine di avere sempre le liste di attesa aggiornate ed ottimizzare le modalità di prenotazione, i CUP dovranno attivare un sistema di disdetta delle prenotazioni, per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell’erogazione della prestazione, anche in modalità da remoto.

Per quanto attiene la gestione delle patologie cronico-degenerative ed oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale deve essere definito e garantito l’accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate, la cui gestione può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza.

Viene ribadito il divieto di chiusura delle agende di prenotazione prevedendo che le sanzioni possono andare da un minimo di €. 2.000 ad un massimo di €. 6.000 per i soggetti responsabili della violazione e da un minimo di €. 10.000 ad un massimo di €. 40.000 per i direttori sanitari che non esercitano il controllo previsto dalle norme.

Qualora le prestazioni non possano essere erogate nei tempi previsti dalle attuali classi di priorità previste dal Piano Nazionale di governo delle liste di attesa 2019-2021:

§  U (Urgente) da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;

§  B (Breve) da eseguire entro 10 gg;

§  D (Differibile) da eseguire entro 30 gg per le visite ed entro 60 gg per gli accertamenti diagnostici

le Direzioni Generali aziendali garantiscono l’erogazione delle prestazioni attraverso l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive del proprio personale o dell’acquisto di prestazioni dal sistema privato accreditato.

A tal fine si prevede che le risorse destinate all’abbattimento delle liste di attesa non possono essere impiegate in altro modo e, per questo, il Ministero della Salute provvederà, alla data del 30 giugno 2024, al monitoraggio delle risorse utilizzate, stabilendo il loro accantonamento nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso piani operativi regionali da redigere secondo criteri e direttive definite con specifico protocollo d’intesa fra Ministero della Salute, di concerto con il MEF, con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome. Ricordiamo che trattasi delle risorse già rese disponibili dalla Legge di Bilancio 2024 in misura non superiore allo 0,4% del finanziamento indistinto del SSN, pari a oltre 500 mln per l’anno 2024, a cui si aggiungono le ulteriori risorse previste per l’acquisto delle prestazioni aggiuntive da proprio personale pari a complessivi 280 mln per ciascuno degli anni 2024-2025-2026. A queste andranno, inoltre, aggiunte le ulteriori risorse che la legge di bilancio 2024 ha già destinato all’incremento dell’acquisto di prestazioni da privato accreditato con un aumento, calcolato sulla spesa consuntiva 2011, di 1% per il 2024, 3% per il 2025, 4% per il 2026, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del servizio sanitario regionale.

Con l’art. 4 viene previsto che, per potenziare l’offerta delle prestazioni, nel limite delle risorse stanziate, le visite diagnostiche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l’erogazione di queste prestazioni può essere prolungata.

Viene ribadito inoltre l’obbligo, già previsto dal D.Lgs 502/1992 di garanzia del corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero-professionale, prevedendo il divieto che l’attività libero professionale possa comportare un volume di prestazioni superiori a quelle assicurate in attività istituzionale. In particolare, la direzione generale aziendale verifica l’attività libero-professionale, con la conseguente applicazione delle eventuali misure correttive, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa.

L’art. 5 – comma 1 -interviene sul limite al tetto di spesa per le assunzioni di personale modificando l’attuale norma e prevedendo che, a decorrere dal 2024, e fino all’adozione della “Metodologia per la determinazione del fabbisogno del personale del SSN” di cui al comma successivo, la spesa per il personale autorizzata per l’anno 2023, viene aumentata annualmente di un 10% dell’incremento del Fondo Sanitario Regionale rispetto all’esercizio precedente.

Viene inoltre prevista la possibilità, su richiesta delle Regioni, di un ulteriore incremento fino al 5%, per un importo complessivo fino al 15% sempre calcolato sull’incremento del FSN rispetto all’esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del SSR e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni. L’ulteriore incremento fino al 5% è autorizzato previa verifica della congruità delle misure compensative della maggior spesa di personale.

Il comma 2 prevede, a decorrere dal 2025 l’adozione di una “Metodologia per la determinazione del fabbisogno del personale del SSN”, per la determinazione della spesa per il personale, nell’ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale metodologia dovrà essere adottata attraverso uno o più decreti del Ministero della Salute di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Le Regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono i piani triennali delle assunzioni, che dovranno essere approvati con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, ai fini del riscontro di congruità finanziaria.

A decorrere dall’entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto legge, vengono aboliti tutti i precedenti riferimenti ai limiti ai tetti di spesa per le assunzioni di personale e ogni riferimento deve intendersi alla nuova formulazione introdotta con l’art. 4 comma 1 del presente provvedimento.

L’art. 6, interessa 7 Regioni del Mezzogiorno destinatarie dal Programma Nazionale Equità in Salute 2021-2027, attraverso un piano d’azione, mirato a rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari e socio sanitari in ambito domiciliare o ambulatoriale, i Dipartimenti di Salute Mentale, le REMS, i Consultori Familiari e i punti per gli screening oncologici, da adottarsi con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro 60 gg dall’entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.

L’art. 7 modifica la tassazione sui compensi per le prestazioni aggiuntive rese dal personale medico e sanitario, al fine di far fronte alla carenza di organico, di ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, prevedendo un’aliquota unica al 15% indipendentemente dallo scaglione di reddito. La nuova imposta si applica ai compensi erogati a partire dall’entrata in vigore del presente decreto legge. Per la sua attuazione è autorizzata una spesa di 175,4 mln per l’anno 2025, di 116,7 mln per l’anno 2026 e 116,3 mln per l’anno 2027 per il personale medico e di 22,7 mln per l’anno 2025, di 15,4 mln per l’anno 2026, di 15,4 mln per l’anno 2027 per il personale sanitario.

Anche alla luce dell’attuale evoluzione normativa, come CISL continueremo il percorso di confronto che per noi deve portare ad affrontare e risolvere alcune nostre priorità indifferibili:

aumentare il livello di finanziamento del FSN;

avviare un confronto organico e strutturato che porti ad un nuovo Piano Sanitario Nazionale, che ridefinisca modalità organizzative, una reale integrazione fra Ospedale e Territorio, una presa in carico dei diversi bisogni di salute delle persone, garantendo a tutti i cittadini medesime condizioni a prescindere dal territorio in cui vivono;

intervenire sulle carenze degli organici, anche verificando se la nuova formulazione proposta nel Decreto Legge consenta effettivamente un’adeguata definizione dei relativi piani di assunzione, sia di medici che di personale sanitario, oltre alla stabilizzazione del personale precario;

giungere rapidamente alla sottoscrizione del CCNL 2022/2024 del Comparto e della Dirigenza;

rafforzare i meccanismi di valorizzazione del personale garantendo adeguati spazi alla contrattazione decentrata, rimuovendo il vincolo imposto dall’art 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 (legge Madia) sui limiti all’incremento dei fondi contrattuali;

estendere anche al personale della sanità pubblica, alla stregua degli altri dipendenti pubblici, le agevolazioni fiscali oggi vigenti per i dipendenti privati sui premi di risultato;

favorire lo sviluppo del welfare contrattuale;

rinnovare i contratti nazionali dei dipendenti della sanità privata scaduti da tempo.

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