E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Il decreto entra in vigore il 23 ottobre 2026: da quella data decorrono anche i termini per i numerosi provvedimenti attuativi che esso prevede.
Questa nota illustra e commenta qualche modifica ulteriore inserita rispetto allo schema approvato in prima lettura in Consiglio dei Ministri nonché in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dando anche conto dell’esito delle richieste Cisl, delle scadenze attuative, in generale di ciò che serve sapere ora che il testo è definitivo.
Sanzioni
Una delle modifiche più rilevanti rispetto allo schema che era entrato in Consiglio dei Ministri riguarda le sanzioni: il testo definitivo supera i massimali differenziati e riconduce gli obblighi dei deployer, ossia gli utilizzatori professionali dei sistemi di IA, alla stessa soglia prevista per i fornitori: fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, ferme le disposizioni più favorevoli per le imprese di minori dimensioni. Nello schema, per i deployer il limite era di un milione di euro o dello 0,5% del fatturato.
La modifica assume particolare rilievo per i datori di lavoro: tra gli obblighi sanzionati rientra, infatti, l’informazione preventiva ai rappresentanti dei lavoratori e ai lavoratori interessati dall’impiego di un sistema di IA ad alto rischio, prevista dall’articolo 26, paragrafo 7, dell’AI Act. Quando tale obbligo sarà applicabile (dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell’allegato III, tra cui quelli destinati alla selezione e alla gestione dei lavoratori), la sua violazione sarà quindi soggetta allo stesso massimale previsto per gli obblighi dei fornitori, pur restando la sanzione concreta commisurata alla gravità del caso.
Autorità e vigilanza
Accanto ad AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e alle autorità del settore finanziario, il Garante privacy è autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di cui all’articolo 74, paragrafo 8, dell’AI Act (specifiche categorie di sistemi ad alto rischio, come quelli impiegati per attività di pubblica sicurezza). Il coordinamento di ACN con le forze dell’ordine nei poteri ispettivi, limitato nello schema alla Guardia di finanza, è esteso a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Direzione investigativa antimafia (art. 7); l’articolo 17 impone alle autorità del settore finanziario un protocollo con la DIA analogo a quello con la Guardia di finanza. Gli accordi tra autorità che incidono sulle amministrazioni territoriali vanno comunicati, prima dell’adozione, alla Conferenza delle Regioni, ad Anci e a UPI (art. 7).
Valutazione delle prestazioni e selezione del personale
In base a una nostra richiesta la norma estende il divieto di decisione esclusivamente automatizzata alle valutazioni delle prestazioni, oltre che al licenziamento e alla selezione in ingresso. Secondo l’articolo 41, comma 1, le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportano l’esclusione dalle fasi successive, non sono «decisioni finali» relative alla costituzione del rapporto. Lo screening dei curricula svolto con sistemi aziendali di selezione automatica (Applicant Tracking System, ATS) resta quindi fuori dal divieto di decisione esclusivamente automatizzata. Non è però privo di regole: restano applicabili l’AI Act, che classifica questi sistemi come ad alto rischio, l’articolo 22 del GDPR e soprattutto il comma 2 dello stesso articolo 41 relativo a (dignità, riservatezza, non discriminazione). Pertanto, ai sensi di quest’ultima norma, l’AI può essere usata per una prima sgrossatura dei CV senza riservare la decisione definitiva ad una persona fisica, a patto che siano rispettati la dignità, la riservatezza e il principio di non discriminazione. Va anche sottolineato che tale possibilità si riferisce ai datori di lavoro che utilizzano propri sistemi ATS, non anche ai soggetti pubblici o privati accreditati nell’ambito dei servizi per il lavoro che utilizzano la Piattaforma SIISL, per i quali vigono regole più rigide (tema trattato dall’art. 48, si veda oltre).
Salute e sicurezza sul lavoro
L’articolo 42, introdotto su richiesta della Cisl, colma una lacuna dello schema iniziale, che non conteneva alcuna disposizione sul rapporto tra intelligenza artificiale e salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministero del lavoro ha, quindi, il compito di coordinare le misure con cui l’introduzione e l’uso dei sistemi di IA devono rispettare i principi di tutela della salute e della sicurezza, nell’ambito delle competenze previste dal d.lgs. n. 81 del 2008.
La previsione centrale è al comma 2: i sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza devono essere considerati nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del Testo unico. Il comma 3 obbliga il datore di lavoro a informare e formare adeguatamente i lavoratori sui rischi specifici connessi all’IA e sulle misure di prevenzione adottate. Il decreto non nomina espressamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tuttavia, una volta che l’IA entra nel documento di valutazione dei rischi, entra anche nel campo delle sue attribuzioni.
Il comma 4 promuove l’uso dell’IA anche come strumento di prevenzione di infortuni e malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Servizi per il lavoro
Il nuovo articolo 48 autorizza le amministrazioni competenti e i soggetti autorizzati o accreditati a usare l’IA per orientamento, incontro tra domanda e offerta, individuazione delle competenze e inserimento lavorativo, subordinandone l’impiego a supervisione umana, trasparenza e tutela dei diritti. Formulato in termini generali, il richiamo alla supervisione umana va inteso come riferito all’intero processo, compresa la fase di lettura e ordinamento delle candidature.
Il caso più rilevante è la Piattaforma SIISL del Ministero del lavoro, operativa gradualmente da settembre 2023. Il suo algoritmo calcola un «indice di affinità» tra profili e offerte e ordina candidati e offerte dal più al meno affine, senza scartare né penalizzare nessuno: è quindi un sistema di ordinamento assistito, non di screening automatico come gli ATS aziendali. Poiché però orienta le scelte e incide anche sulla conservazione di sostegni economici (ADI, SFL), è importante che il decreto abbia ribadito il principio di supervisione umana. L’articolo 48 non fissa standard operativi né meccanismi di verifica, che del resto sono già in fase di avanzata costruzione e che andranno affinati a partire dall’esperienza già maturata con la Piattaforma. In ogni caso il compito di presidiare in maniera ancora più forte un ambito in cui l’automazione è già pratica diffusa si sposta sui servizi di orientamento e placement (centri per l’impiego, sportelli regionali, career service universitari, sportelli per il lavoro Cisl) che dovranno attrezzarsi sempre meglio per accompagnare le persone nella redazione di curricula «leggibili» dai sistemi di IA che ne estraggono le informazioni e assegnano un punteggio di compatibilità.
Spazi di sperimentazione (sandbox)
Su richiesta della Cisl, la consultazione sugli esiti delle sperimentazioni nella “scatola di sabbia” è estesa ai portatori di interesse, sindacato compreso (art. 27). Un accordo in Conferenza unificata definirà il raccordo tra sandbox nazionale ed eventuali sandbox regionali e locali (art. 30, nuovo comma 4), i cui esiti confluiranno nella relazione annuale specifica sull’uso di questo strumento (art. 31). Il nuovo articolo 35 introduce una clausola generale di coinvolgimento delle Regioni e di riuso delle soluzioni già sviluppate sul territorio.
Ordini professionali
I corsi di formazione iniziale e continua devono includere percorsi di alfabetizzazione all’IA con un monte ore minimo, su profili tecnici, giuridici e deontologici; i consigli nazionali hanno tempo per adeguare i loro regolamenti entro sei mesi. L’obbligo si estende alle associazioni delle professioni non regolamentate di cui alla legge n. 4 del 2013.
Equo compenso
Resta la possibilità di modulare il compenso del professionista in base alla classe di rischio del sistema di IA impiegato, con decreti da adottare entro dodici mesi.
Tra le questioni che restano, invece, senza risposta, malgrado le nostre ripetute sollecitazioni evidenziamo: una procedura di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali prima dell’introduzione dei sistemi: il decreto rinvia all’informativa dell’articolo 1-bis del d.lgs. n. 152 del 1997, che riguarda i soli sistemi integralmente automatizzati, una quota del tutto marginale di quelli in uso e, di fatto, vietati per il lavoro; un ruolo di assistenza sindacale nell’esercizio del diritto alla spiegazione, che resta una prerogativa individuale del lavoratore; la coerenza tra le norme sulla gestione algoritmica (articolo 14 del decreto Primo Maggio per i rider, attuazione dell’AI Act, recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali); il coinvolgimento delle parti sociali nella governance della formazione all’IA nella scuola, negli adulti e nella pubblica amministrazione, e il ruolo di fondi interprofessionali ed enti bilaterali nei servizi per il lavoro.
Su questi punti il confronto si sposta ora sulla contrattazione collettiva, che con i CCNL dei comparti pubblici 2025-2027 ha già fissato regole di informazione preventiva più avanzate di quelle di legge, e sul recepimento della direttiva piattaforme, il cui termine scade il 2 dicembre 2026.










