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Esonero contributo per contratti a termine stagionali: la Circolare Inps n.91 del 4 Agosto 2020 –

Pubblicato il 24 Ago, 2020

6 Agosto 2020 – La Circolare Inps n.91 del 4 agosto, interpretativa della norma introdotta dall’ultima legge di bilancio relativa al contributo dovuto per i contratti a termine, anche in regime di somministrazione.

Come sapete, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di assunzione a termine, anche in regime di somministrazione, il datore di lavoro è soggetto ad un contributo addizionale di finanziamento NASpI, pari all’1,4% della retribuzione imponibile, contributo aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto (aumento introdotto dall’art. 3 della legge 96/18 di conversione del “decreto dignità”). Il successivo comma 29 dello stesso articolo elenca le fattispecie contrattuali alle quali il contributo addizionale non si applica.

L’ultima legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 13), modificando il suddetto comma 28 dell’art. 2 della legge 92/2012, ha esplicitamente ampliato l’esonero dal contributo (1,4% + 0,5% ad ogni rinnovo) a due fattispecie piuttosto limitate : i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi entro il 31 dicembre 2019 e i lavoratori impegnati in rapporti di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonche’ quelli impegnati nella fornitura di lavoro portuale temporaneo .

La circolare Inps in oggetto ora interviene, con una interpretazione estensiva della citata norma contenuta nell’ultima Legge di Bilancio, a precisare che sono altresì esonerati i contratti a termine, anche in regime di somministrazione, stagionali stipulati dal 1.1.2020, ma qualificati come tali ai sensi di accordi collettivi e avvisi comuni stipulati entro il 2011 (si veda il paragrafo 1.2).

Come ricorderete, la Cisl, sin dall’introduzione del contributo, ed ancor più dopo l’introduzione, da parte del “decreto dignità”, della maggiorazione progressiva dello 0,5%, ha sempre chiesto l’esonero per tutti i lavoratori assunti a termine per attività stagionali individuate dai contratti collettivi, tenuto anche conto del fatto che i datori di lavoro devono rispettare un diritto di precedenza per i lavoratori stagionali.

Ora la circolare Inps fornisce un’interpretazione estensiva, che viene parzialmente incontro a tali richieste, esonerando i contratti stagionali dal contributo, ma solo se fanno riferimento ad attività già individuate come stagionali dai contratti collettivi stipulati entro il 2011.

La Cisl continua a sostenere che tutti i contratti stipulati per attività stagionali individuate dalla contrattazione collettiva anche successivamente al 2011 debbano essere esonerati dal contributo addizionale.

 

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