Novità dal Governo in tema di Green Pass, nel quadro delle disposizioni di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Molte le novità da parte del Governo (compreso l’incontro avuto come sindacati con i ministri Speranza ed Orlando del 6 agosto scorso), oltre all’essere divenute operative le disposizioni emanate nei giorni scorsi, con il DL del 23 luglio u.s., n.105, in tema di Green Pass e di obbligo di possesso.

A premessa, è opportuno ricordare che l’introduzione dell’obbligo di possesso del Green Pass per l’accesso a determinati servizi e attività al chiuso e, dal 1° settembre, nelle scuole, nell’università e nei trasporti di lunga percorrenza, non determina necessariamente l’obbligo della vaccinazione, seppur tale disposizione ne promuove sicuramente (e giustamente) l’aumento delle richieste di inoculazione da parte di chi ancora non si è sottoposto.

E’ previsto, difatti, ricevano il Green Pass coloro che: – si sono vaccinati (attendendo 15 giorni, dopo la prima dose o, ricevendolo subito, dopo la seconda); – sono risultati negativi a un tampone molecolare o rapido; – sono guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti.

Va precisato, però, che la validità di ciascuna certificazione, a seconda della ragione per la quale si è ottenuta, è differente. Si va, difatti, dalle 48 ore di validità per il tampone negativo, ai 180 giorni per chi è guarito dal Covid-19, ai 270 giorni per chi ha completato il ciclo vaccinale. Medesima durata, quest’ultima, per chi avesse deciso di fare almeno una dose di vaccino entro 12 mesi dall’infezione.

Rimanendo sui temi di competenza specifica del nostro Dipartimento, è importante chiarire, nei contesti dapprima ricordati (tenuto conto che ad oggi non vi è alcun obbligo per l’accesso negli ambienti di lavoro da parte degli occupati, escluso il settore sanitario “allargato” e, quale novità, la scuola), chi è chiamato a verificare il possesso del Green Pass al momento dell’accesso negli ambiti espressamente previsti (nei quali operano comunque dei lavoratori) e quali sono le modalità di controllo.

Sono autorizzati a chiedere l’esibizione del Green Pass, oltre ai pubblici ufficiali, il personale addetto ai servizi di controllo, i titolari e, comunque, chiunque sia stato espressamente delegato dal soggetto che ricopre tale ruolo.

La verifica avviene attraverso l’utilizzo dell’App nazionale “Verifica C19”, installata su dispositivo mobile che funziona senza avere necessariamente la connessione internet (quindi, anche offline). Viene letto il QR Code (che può essere mostrato su formato digitale o da formato cartaceo).

Nel controllo non vengono memorizzate informazioni personali sul dispositivo di lettura. Però, i verificatori potranno richiede l’esibizione di un documento di identità, per controllare la corrispondenza dei dati anagrafici mostrati dall’applicazione. Non può, invece, essere per alcuna ragione richiesta al possessore del Green Pass, la condizione che ha determinato il rilascio della certificazione verde.

Per quanto riguarda specificatamente il personale scolastico (compresi prioritariamente i professori), è previsto che alla ripresa delle attività tutti coloro che accederanno ai locali interni saranno obbligati ad esibire il Green Pass. In caso di rifiuto, il mancato accesso verrà considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di tale condizione, il rapporto di lavoro sarà sospeso, senza retribuzione (pertanto, non prevedendo alcun provvedimento definitivo di interruzione), fino almeno al termine dello stato emergenziale, stabilito ad oggi al 31 dicembre e 2021.

Resta inteso che permane immodificato – come ribadito coralmente ieri all’incontro tra ministri competenti e le parti sociali – l’obbligo di rispetto negli ambienti di lavoro di quanto disposto nel Protocollo condiviso, nella versione aggiornata del 6 aprile 2021, a partire dalla costituzione del Comitato aziendale (nel quale è prevista la duplice rappresentanza – RSA/RSU-RLS), la redazione del protocollo aziendale anti-contagio e l’applicazione delle misure necessarie al coniugare lo svolgimento dell’attività lavorativa con il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV2, a partire dai tre interventi fondamentali, quali: il distanziamento, l’utilizzo della mascherina (almeno) chirurgica e l’igienizzazione delle persone e dei locali.

Di rilievo, anche la conferma ufficiale pervenuta dal ministro Orlando del concorso pubblico che porterà, entro la fine dell’anno, i primi 822 nuovi inserimenti nelle file dell’Ispettorato del lavoro, Provvedimento che, come sappiamo, non risolve la piaga degli accadimenti mortali e gravi sul lavoro, ma che di certo rappresenta un rafforzamento dei controlli, quale misura di deterrenza, specie per le realtà lavorative che operano sul filo della legalità e del rispetto delle normative di prevenzione.

Di estrema utilità, in ultimo, è la risposta che i ministri hanno fornito, al termine dell’incontro, alla richiesta in merito al tema, delicato ed attualissimo, dell’obbligo, o meno, del Green Pass, per l’accesso alle mense aziendali e interaziendali. Con lineare chiarezza è stato precisato che (tema che verrà ufficializzato ed argomentato mediante prossimo provvedimento del Governo), il Green Pass è da ieri obbligatorio anche per accedere in questi luoghi. Disposto, da non considerare, comunque, estendibile per quanto riguarda l’accesso ai contesti lavorativi, nei riguardi dei quali, anche in questo caso quale posizione unanime espressa dai partecipanti all’incontro – tra i ministri e le parti sociali –, dovrà essere il Governo a introdurre, quando lo riterrà necessario, l’obbligo del vaccino.

Nutrendo alcune perplessità sull’estensione alle mense aziendali dell’obbligo del Green Pass per l’accesso, non ritenendo di poter mettere sullo stesso piano tali spazi aziendali con gli altri luoghi per i quali è statti introdotto l’obbligo, riteniamo che la questione potrà avere sviluppi diversi, a breve, verificandone la fattibilità nei contesti lavorativi, e portando ai ministri l’esperienza che si andrà maturando già solo nel mese in corso.

Condividi