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Una nota illustrativa dell’’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul Bando tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture. Focus sui contratti collettivi

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato una nota illustrativa in riferimento al “Bando tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Focus sui contratti collettivi”, quale conseguenza dell’entrata in vigore dal 1 luglio 2023 del nuovo codice degli appalti (Decreto Legislativo 36/23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023).


Il Disciplinare elaborato da ANAC, che si esprime su diversi punti del nuovo codice, ha un focus specifico sull’art. 11 del citato decreto legislativo dove prevede al comma 1 che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente,” e al comma 3 dove è previsto che “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”.

Continua al comma 4: “nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.”


La CISL, oltre a mettere in evidenza la criticità dell’articolato durante le audizioni avute nelle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ha lavorato fin da subito in sinergia con le Federazioni di Categoria per trovare le opportune soluzioni da inserire nel testo.

I successivi incontri avuti con ANAC, grazie al Protocollodi Intesa tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Organizzazioni Sindacali sottoscritto nel Giugno 2022, hanno permesso di affrontare il tema ponendo la Cisl come primaria interlocutrice per le evidenze fatte e per le soluzioni proposte.
Il risultato è stato soddisfacente: leggendo il testo (allegato insieme alle puntuali proposte della Cisl che lo hanno preceduto) si evince come la posizione della CISL sull’applicazione contrattuale sia stata ripresa interamente. Infatti, oltre a confermare l’individuazione dei CCNL stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, l’Anac richiama opportunamente quanto previsto all’art. 30, comma 4, dove si chiarisce che la scelta del contratto collettivo nazionale applicabile non è più riferito all’attività prevalente esercitata dall’impresa ma le prestazioni strettamente connesse all’oggetto dell’appalto da eseguire. L’identificazione del settore di riferimento dell’attività o delle attività (in caso di suddivisione dell’appalto in più lotti) può essere realizzato attraverso il codice Ateco e codice Cpv (Common Procurement Vocabulary – sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l’oggetto dei contratti da affidare), e nell’elenco dei CCNL identificati con il codice Cnel. Positivo poi, il suggerimento di ricorrere al MoCOA, strumento da sempre sostenuto dalla Cisl.
Qualora si dovesse valutare l’ipotesi di ricorrere ad un contratto equivalente, non si dovrà considerare solamente la parità di trattamento salariale, ma di comprendere voci fondamentali come: la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time; la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l’avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250 ore. Lo stesso non possono farlo i contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito di maggiore rappresentatività; la disciplina compensativa ex festività soppresse, permessi individuali; durata del periodo di prova; durata del periodo di preavviso; durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; malattia e infortunio con particolare riferimento di una eventuale integrazione delle relative indennità; maternità ed eventuale riconoscimento di una integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa; monte ore permessi retribuiti; bilateralità; previdenza integrativa; sanità integrativa.
E’ ovvio che alcune tematiche vadano verificate alla prova dei fatti e per questo la Cisl è impegnata affinché le eventuali discrasie che potrebbero emergere possano trovare la giusta soluzione.
Lo stesso ministro Salvini durante l’ultimo incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 Luglio 2023, in riferimento all’entrata in vigore del codice degli appalti, ha manifestato la volontà, a fronte di una richiesta della Cisl, di valutare entro la fine dell’anno l’impatto della nuova norma, composta da 229 articoli su eventuali incagli e malfunzionamenti, che andranno rivisti insieme.
Per la Cisl restano centrali i principi della trasparenza, della legalità, della salute e sicurezza, delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori e, cosa non meno importante, l’efficace realizzazione del servizio o dell’opera appaltata.
La scelta del contratto di lavoro che si deve individuare al momento della pubblicazione del bando di gara può valorizzare l’impegno della Cisl attraverso l’avvio di una proficua interlocuzione che la veda protagonista con le Stazioni Appaltanti, con la sottoscrizione di protocolli utili al fine di determinare un nuovo rapporto di fiducia e collaborazione.

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