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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge su Cigo per temperature elevate

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28-07-2023 il Decreto-legge~28 luglio 2023, n. 98 recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.
Come sapete, le misure sono state decise nell’ambito del tavolo di tutte le parti sociali con la Ministra del Lavoro relativamente all’ “emergenza caldo”.

Il Decreto-legge fa seguito al Messaggio Inps n.2729 del 20 luglio 2023, il quale chiarisce che la causale “eventi meteo”, che comprende anche le temperature elevate, è stata estesa dalla sola Cigo (industria) al Fis e ai Fondi bilaterali, quindi a tutti i settori, dalla riforma del 2022 (si veda nostra circolare dello scorso 21 luglio).

Ora il nuovo decreto, con gli articoli 1 e 2, adegua la normativa relativa alla cassa integrazione all’aumentata frequenza di periodi con temperature molto elevate, che possono rendere rischiose le attività lavorative soprattutto in certi ambiti.
In particolare interviene a migliorare la normativa relativa alla cassa integrazione per gli eventi meteo nel settore edile e nel settore agricolo con norme valide fino al 31.12.23, in attesa di introdurre norme a regime:

  • Settore edile. Per quanto riguarda la Cigo nel settore edile, lapideo e delle escavazioni, le disposizioni relative ai limiti di durata hanno sempre avuto applicazione, a differenza che negli altri settori, anche per gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, tra i quali gli eventi meteo. Ora il nuovo decreto stabilisce che anche in questi settori i periodi di Cigo per eventi meteo non sono computati ai fini della durata massima. Inoltre a carico delle imprese non si applica, in questi casi, il contributo addizionale previsto in caso di effettivo utilizzo.
  • Settore agricolo. Per quanto riguarda la Cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa), il trattamento previsto per intemperie stagionali è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, mentre oggi spetta, a differenza che negli altri settori, solo per riduzioni a zero ore (cioè per le sole sospensioni). Inoltre tali periodi non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro necessarie per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola.

Abbiamo espresso apprezzamento per queste norme, che sono immediatamente utilizzabili, essendo in vigore dal 29 luglio, per affrontare le difficili situazioni climatiche in questi settori, benché non sia ancora risolta la questione dell’estensione della Cisoa, almeno per gli eventi climatici, anche agli operai agricoli a tempo determinato. Resta ferma l’esigenza di mettere a regime le norme.

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