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Riforma ammortizzatori sociali – Circ. Min. Lavoro n.6 del 18.3.2022

La circolare n. 6 del Ministero del lavoro che fornisce chiarimenti relativamente alla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella Legge di Bilancio 2022, e subito dopo integrata da alcune norme del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. Decreto Sostegni-ter.
La circolare si concentra su alcuni aspetti relativi agli interventi di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Tralasciando alcune parti, soprattutto i primi paragrafi, che sono meramente esplicative delle norme di legge, vi segnaliamo i chiarimenti maggiormente significativi.

Processi di transizione

Il paragrafo 6 ricapitola quanto già stabilito con il D.M. n.33 del 25.2.2022 relativamente ai processi di transizione, nell’ambito della causale “riorganizzazione aziendale” per richiedere la Cigs (si veda ns circolare SG 670_U del 26 marzo 2022).

Accordo di transizione occupazionale

Il paragrafo 7 fornisce chiarimenti in materia di accordo di transizione occupazionale, istituto introdotto dalla riforma (articolo 22 ter del d.lgs. n. 148/2015) al fine di sostenere le transizioni occupazionali dopo un periodo di Cigs per crisi o riorganizzazione, concedendo ulteriori 12 mesi di trattamento in deroga alle durate massime. La circolare in esame ammette anche la possibilità che l’accordo di transizione occupazionale possa essere utilizzato non in continuità strettamente temporale con un programma di risanamento o riorganizzazione, ritenendo fattibile il percorso e i relativi impegni di formazione del personale in esubero anche quando l’esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali emerga dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione del programma di Cigs per crisi o riorganizzazione.

Inoltre si considera ammissibile il ricorso all’accordo di transizione occupazionale per le imprese che abbiano esaurito un periodo di Cigs per cessazione di attività, senza soluzione di continuità.

La circolare ricorda che l’accordo di transizione occupazionale prevede che venga espletata la procedura di consultazione sindacale di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015 e che in tale sede vanno individuati ed indicati i lavoratori a rischio esubero cui è rivolta la misura di sostegno al reddito nonché definite con la Regione o le Regioni competenti le azioni di formazione e riqualificazione finanziabili anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali e ai cofinanziamenti regionali.
I lavoratori accedono poi al programma Gol nello specifico percorso nei servizi per il lavoro denominato “Percorso 5: ricollocazione collettiva”. Verranno fornite indicazioni dall’ANPAL in termini di coordinamento nazionale nonché dalle Regioni e Province Autonome per l’attuazione territoriale.

Condizionalità

Il paragrafo 8 ricorda che la riforma ha previsto una condizionalità per tutti i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale con causali straordinarie (sia Cigs, sia i trattamenti erogati dal Fis e dai Fondi bilaterali per causali straordinarie). La ingiustificata partecipazione alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale, fino alla decadenza dal trattamento in corso secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione saranno definite con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Disposizioni transitorie per processi di riorganizzazione aziendale o situazioni di grave difficoltà economica

Il paragrafo 9 si riferisce alla norma transitoria introdotta dalla riforma per il biennio 2022-2023, aggiungendo all’articolo 44 del d.lgs. n. 148/2015 il comma 11-ter. Tale norma consente, per processi di riorganizzazione aziendale o situazioni di grave difficoltà economica di una impresa – rientrante nel campo della Cigs – che non possa più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS, di accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario fino a 52 settimane, in deroga alle durate massime, fruibili fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023.

La circolare chiarisce che l’“impossibilità” a ricorrere ai trattamenti Cigs si può configurare non solo in riferimento al tetto massimo fruibile nel quinquennio mobile, ma anche a causa della norma che impedisce una nuova autorizzazione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione oppure qualora l’azienda non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga di cui all’articolo 22- bis per le imprese con rilevanza economica strategica, in quanto non “presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale”.
Dal punto di vista operativo, la circolare chiarisce che anche tale istituto richiede l’espletamento della fase di consultazione sindacale.
Le 52 settimane di trattamento richiedibili, anche in modo frazionato, sono fruibili fino alla data ultima del 31 dicembre 2023.

Imprese appaltatici di servizi di mensa e di pulizia

Il paragrafo 10 si concentra sulle imprese appaltatici di servizi di mensa e di pulizia sottolineando che, ai sensi della riforma, tali imprese possono ora ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria per le diverse causali previste, in maniera autonoma, a prescindere dalle condizioni soggettive dell’impresa committente in cui prestano i loro servizi. Quanto alle indicazioni operative, la circolare sembra semplicemente esplicitare gli adempimenti in caso di richiesta di Cigs già contenuti nel D.M. 94033 del 2016, senza introdurre le semplificazioni che invece sarebbero opportune nel caso in cui la crisi dipendesse semplicemente dal venire meno di un appalto.

Editoria

Infine la circolare specifica che l’articolo 25 bis recante “Disposizioni particolari per le imprese del settore dell’editoria”, introdotto nel corpo normativo del d.lgs. n. 148/2015 dal d.lgs. n. 69/2017, è rimasto invariato, anche dopo il riordino ad opera della legge di Bilancio 2022.

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