Circolare Inps n. 27/2023 Pensione “quota 103”: le caratteristiche principali di questa prestazione

L’Inps ha recentemente pubblicato la circolare n. 27/2023 con cui fornisce indicazioni per l’applicazione delle norme della legge di Bilancio 2023 con cui è stata introdotta in via sperimentale per il 2023 la pensione anticipata flessibile, cosiddetta “quota 103”.
Possono usufruire di questa pensione gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive (ex Inpdap, ex Ipost) e sostitutive della stessa e gli iscritti alla Gestione separata. Non può, invece, essere utilizzata dal personale militare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e di polizia penitenziaria, dal personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale della Guardia di Finanza.
È necessario che il requisito anagrafico di 62 anni e quello contributivo di 41 anni siano maturati entro il 31/12/2023 e in presenza di tale condizione è possibile accedere a questa pensione anche dopo il 2023.
Per “quota 103” viene introdotto un tetto all’importo del trattamento pensionistico. Infatti, si prevede che la prestazione sia erogata in misura non superiore a 5 volte il trattamento minimo (circa 2.818,70 euro lordi mensili) fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni fino a dicembre 2024 e collegata alla variazione dell’aspettativa di vita.
Se l’importo della pensione risultasse superiore, la differenza tra le 5 volte il trattamento minimo e la somma ulteriore, perequata nel tempo, sarà attribuita al momento del compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Al pagamento della prima rata di pensione si applicano le “finestre”:

  • per i lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) che maturano il requisito entro il 31/12/2022, la decorrenza della pensione è il 1 aprile 2023. Se i requisiti sono maturati entro il 31/12/2023 la decorrenza è differita di 3 mesi.
  • Per i lavoratori del settore pubblico che maturano il requisito entro il 31/12/2022, la decorrenza è il 1 agosto 2023, se maturano i requisiti entro il 31/12/2023 la decorrenza è differita di 6 mesi e in ogni caso non può intervenire prima del 1 agosto 2023. Il raggiungimento dei requisiti per questa pensione non determina l’applicazione della norma relativa al collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento dei limiti ordinamentali.
  • Per il personale della scuola e AFAM si applicano le disposizioni dell’art. 59 comma 9 legge n. 449/1997 sul raggiungimento virtuale dei requisiti anagrafici entro la fine dell’anno e può accedere al pensionamento alla data rispettivamente del 1 settembre e del 1 novembre.
    La pensione non è cumulabile dal primo giorno di decorrenza fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Ciò significa che anche un solo giorno o poche ore di lavoro dipendente determineranno l’incumulabilità e il recupero di tutte somme attribuite a titolo di pensione.
    A questo divieto, sussistono due ordini di eccezioni:
    Ø il compenso per lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annuale in ragione di una specifica esclusione prevista dall’art. 1 commi 344 e 349 della legge di bilancio per il 2023 in merito al quale l’Inps si è riservato successivi approfondimenti.
    Ø il compenso per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa per fronteggiare l’emergenza Covid-19 per dirigenti medici, veterinari, sanitari, personale sanitario del comparto sanità e operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, dal momento che tali incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.
    Per i dipendenti pubblici e degli Enti pubblici di ricerca la decorrenza dei termini per la corresponsione del TFS/TFS parte dal momento in cui si raggiunge virtualmente il primo tra i requisiti della pensione anticipata ordinaria o della vecchiaia. Anche per essi, tuttavia, è possibile richiedere l’anticipo del pagamento del TFS/TFR ricorrendo al prestito agevolato presso il sistema bancario ai sensi dell’articolo 23 del decreto legge n. 4/2019 e per coloro che sono iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali anche l’anticipo recentemente deliberato dal Cda dell’INPS e illustrato nel messaggio Inps n. 430/2023.
    La pensione “quota 103” rappresenta una risposta parziale alle esigenze di maggiore flessibilità del sistema pensionistico. La CISL nel confronto con il Governo e con il Ministro del lavoro nelle scorse settimane ha ribadito l’urgenza di rispondere alle richieste contenute nella piattaforma sulla previdenza e di individuare modalità adeguate per riformare lo scenario previdenziale in termini di maggiore equità, prevedendo norme che in modo stabile possano consentire una maggiore libertà nell’accedere alla pensione a partire dai 62 anni di età e anche con 41 anni di contributi a prescindere dall’età.

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