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Previdenza. Aggiornamento perequazione pensioni e adeguamento tabelle – Circolare Inps n. 33/2022

Lo scorso 28 febbraio l’Inps ha diramato la circolare n. 33/2022 (leggi anche Allegato n.1) con la quale procede:

  • ad aggiornare le prestazioni pensionistiche e i limiti di reddito in base all’indice di perequazione provvisorio dell’1,7% secondo quanto indicato dal decreto ministeriale 17 novembre 2021, a partire dalla rata di marzo 2022 attribuendo gli arretrati se dovuti. L’applicazione del valore di perequazione definitivo dell’1,90% sarà applicato in sede di rinnovo per l’anno 2023;
  • ad adeguare il massimale della retribuzione pensionabile, il massimale di retribuzione imponibile legge 335/1995 e il minimale retributivo per l’accredito dei contributi sulla base dell’indice di perequazione definitivo dell’1,90%;
  • ad aggiornare la tassazione IRPEF delle prestazioni con effetto da gennaio 2022 e le tabelle che riportano le aliquote fiscali, in relazione alle modifiche intervenute sul TUIR;
  • a mantenere,dalla rata di marzo 2022, le detrazioni per ogni figlio di età pari o superiore a 21 anni, ma revocare le maggiorazioni delle detrazioni per figli inabili, minori di 3 anni, per nuclei con più di 3 figli, e le ulteriori detrazioni di 1.200 € in presenza di 4 o più figli, in conseguenza delle variazioni sulle detrazioni fiscali previste dall’art. 10 comma 4 del d.lgs. 230/2021.
  • ad adeguare l’applicazione dell’Assegno al Nucleo familiare, della relativa maggiorazione e degli Assegni familiari a seguito dell’entrata in vigore dal 1 marzo 2022 del nuovo Assegno Unico e universale per i figli, procedendo pertanto, da un lato a riconoscere le maggiorazioni ANF anche per i mesi di gennaio e febbraio 2022 quando dovute e dall’altro a cessare dal 1° marzo 2022 l’erogazione degli ANF e degli AF ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali è intervenuto il diritto all’Assegno Unico e universale.

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