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Previdenza – Rinnovo prestazioni 2022 – Circolare Inps n. 197/2021

l’INPS ha recentemente pubblicato la circolare n. 197/2021 con la quale, come ogni anno, da conto dell’aggiornamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali alla luce dell’aggiornamento dell’indice di perequazione calcolato sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati (FOI) senza tabacchi.

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 novembre scorso il valore definitivo per il 2021 era stato confermato pari a zero, mentre dal 2022 il valore previsionale è stato calcolato in + 1,7% ma l’Inps, per procedere tempestivamente all’adeguamento delle prestazioni da gennaio, avrebbe utilizzato per i primi mesi l’indice calcolato dall’Istat al 15 ottobre, ovvero 1,6% salvo l’attribuzione delle differenze, se spettanti, entro marzo 2022. Questa è quindi l’impostazione della circolare n. 197/2021 e delle tabelle allegate.

La rivalutazione viene attribuita considerando complessivamente tutte le prestazioni erogate dall’Inps e dagli altri enti presenti nel Casellario centrale di cui il soggetto sia titolare (cosiddetto “cumulo perequativo”) salvo quelle che la legge espressamente esclude. Ricordiamo, inoltre, che alcune prestazioni non sono soggette a rivalutazione, come ad esempio l’Ape sociale.

Applicando la rivalutazione provvisoria all’1,6% il trattamento minimo dal 2022 è pertanto pari a 523,83 € mensili (6.809,69 € annui) e l’assegno sociale è pari a 467,65 € mensili (6.079,45 € annui).

Quest’anno entra finalmente in vigore l’attribuzione della perequazione secondo il criterio degli scaglioni in base al modello risalente alla legge 388/2000 come modificato dalla legge 160/2019 concordato tra Governo e Sindacati sin dall’accordo del 2016 ma più volte posticipato.
Di conseguenza, spetta il 100% della perequazione ai trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo (aumento dell’1,600%), il 90% dell’indice per gli importi oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo (aumento dell’1,440%), il 75% per lo scaglione oltre 5 volte il trattamento minimo (aumento dell’ 1,200%).

Dal 2022 non sarà, invece, più applicato il contributo di solidarietà per i trattamenti pensionati superiori a 100.000 euro per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 234/2020 che ne ha ridotto il periodo massimo a 3 anni, scaduti a dicembre 2021.

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