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Previdenza. Importo aggiuntivo e quattordicesima pensionati: il Messaggio INPS n. 3821/2024

Con il messaggio n. 3821 del 15 novembre he si allega e a cui rinviamo per i dettagli, l’INPS ha dato comunicazione di aver provveduto all’attribuzione dell’importo aggiuntivo previsto dalla legge 388/2000 art. 70 comma 7 e della “quattordicesima pensionati”, prevista dall’articolo 5 commi da 1 a 4 del decreto 81/2007 convertito nella legge 127/2007, per i beneficiari nel secondo semestre.

L’importo aggiuntivo, pari a 154,94 € è previsto, in presenza di determinati limiti reddituali, per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

 E’ stato attribuito a 400.000 soggetti e verrà posto in pagamento con la rata di pensione di dicembre.

Per quanto riguarda la cosiddetta “quattordicesima pensionati” si ricorda che, laddove il requisito anagrafico di 64 sia raggiunto dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati: Gestione privata, ex ENPALS, Gestione pubblica sistema IVS, ex INPGI 1 sistema IVS) o dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e per chi è divenuto titolare di pensione nel corso del 2024, essa è attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024, ovviamente in presenza dei requisiti contributivi e reddituali richiesti. La prestazione è stata attribuita a oltre 200.000 beneficiari.

Con l’occasione segnaliamo che dal 2025 riprenderà vigore la modalità di applicazione della perequazione a scaglioni prevista dall’ articolo 1, comma 478, della legge n. 160/2019 n. 160, di conseguenza la rivalutazione delle pensioni sarà attribuita al 100% dell’indice di perequazione fino all’importo del reddito pensionistico pari a 4 volte il trattamento minimo, al 90% dell’indice per lo scaglione tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, e al 75% per la parte di reddito superiore a 5 volte.

Inoltre, l’articolo 25 del disegno di legge di bilancio all’esame del Parlamento, prevede per le pensioni di importo pari al trattamento minimo un’integrazione straordinaria pari a 2,2% nel 2025 e 1,3% nel 2026 delle.  La CISL ha presentato un emendato per elevare tale integrazione alla percentuale già applicata nel 2024, vale a dire al 2,7%.

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